18 Agosto 2009

DVR e D.Lgs. 106/2009: l’unica certezza è la data

Beato colui che non si aspetta nulla, perché non sarà mai deluso…

Ma è inutile negare che in molti un pensierino l’avevano fatto all’ipotesi che il tanto atteso decreto correttivo potesse riuscire ad alleviare il carico di burocrazia di cui la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è endemicamente affetta.

Quantomeno ci si attendeva che alcuni nodi insoluti in essa presenti (es. la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, la definizione di rischio chimico irrilevante per la salute e basso per la sicurezza) sarebbero stati infine sciolti. Così, evidentemente non è stato e, nell’attesa che chi di dovere si ricordi finalmente di fare il suo dovere, saremo comunque costretti a fare i conti con la tassatività delle disposizioni del Testo unico.

Questo è il bicchiere mezzo vuoto, ma vi è anche un mezzo pieno dal quale gli ottimisti potranno dissetarsi o, quantomeno, placare l’arsura delle loro gole. Come sempre in questi casi, basta sapersi accontentare e i più bravi, leggendo tra le righe delle nuove disposizioni, sapranno certamente riuscire a trovare la giusta sintesi tra teoria e pratica.

Diamo un’occhiata, ad esempio, alle modifiche introdotte all’art. 28 del D.Lgs.81/2008, così come modificato dal decreto correttivo.

Viene aggiunto ad esempio l’obbligo di valutare i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. In realtà, sussistendo da sempre (o quasi) l’obbligo per il datore di lavoro  di valutare “tutti” i rischi, non si può parlare di una vera e propria introduzione, ma il segnale è comunque importante, stante anche il fatto che la maggiore novità del Testo unico era stata proprio quella di allargare le tutele a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale.

È evidente come il nuovo obbligo si riferisca, in particolare, alle forme di prestazione di lavoro “flessibili”, categorie che vedono un numero sempre più crescente di lavoratori farne parte (+2,4% nel biennio 2007-2008) e, purtroppo, quelle maggiormente coinvolte in infortuni. I dati che seguono si riferiscono alle statistiche INAIL nel quinquennio 2004-2008:

  • Infortuni mortali che hanno visto coinvolti lavoratori parasubordinati: +53,8%
  • Infortuni in complesso che hanno visto coinvolti lavoratori parasubordinati: +17,7%

Vale la pena evidenziare come tutte le altre tipologie contrattuali (apprendisti, autonomi e dipendenti), nel medesimo quinquennio hanno visto ridursi il numero di infortuni.

Dunque ben venga il richiamo del legislatore a tenere in conto anche degli aspetti contrattuali nella valutazione del rischio. Peccato però che il problema non risieda nella mancanza di volontà da parte delle aziende nel voler tutelare questi soggetti, ma principalmente nell’inadeguatezza della normativa che li tutela, ovvero nello stesso D.Lgs. 81/2008 che sostanzialmente non fa altro che estendere le misure di tutela previste per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato a queste tipologie contrattuali, senza tener conto delle loro peculiarità (frammentazione e discontinuità delle prestazioni, in primis) e dell’impossibilità di far coincidere molte delle misure di protezione imposte con la realtà del mercato del lavoro. Peccato che il legislatore non voglia rendersi conto di questa semplice realtà e continui a ritenere, nonostante le evidenze statistiche, che lavoratori subordinati e parasubordinati debbano essere trattati in modo identico: non sono le misure di tutela a dover coincidere, ma i livelli di tutela.

Sempre a proposito di cose poco chiare per lo stesso legislatore ho salutato con estremo favore l’ulteriore proroga per l’entrata in vigore dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Intendiamoci, non che io sia un amante delle proroghe, tutt’altro… Ma che senso ha imporre un obbligo a cui non si sa come adempiere? A partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, sulle modalità di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato si è sentito dire di tutto: dalla somministrazione di test reperibili nelle pagine centrali di Novella 2000 fino all’ipotesi di sottoporre tutti i lavoratori a colloquio con uno psicologo… In assenza di qualunque indicazione, il rischio è solo quello di produrre l’ennesimo pezzo di carta fine a se stesso, l’ennesimo trionfo della burocrazia. Non che il rischio non si corra ugualmente, sia chiaro: se la Commissione consultiva permanente non elabora le indicazioni previste, l’unica certezza è che il 1° agosto 2010 l’obbligo di valutazione entrerà comunque in vigore e chi s’è visto, s’è visto. A meno di altre proroghe… La proroga è di fatto l’unità di misura dello scollamento esistente tra la teoria di chi fa le leggi e la pratica di chi le deve applicare.

E infatti di proroga ha goduto in passato anche un ulteriore adempimento riguardante il DVR: la data certa. Sull’utilità o meno di questo obbligo si è già discusso ampiamente: i suoi sostenitori lo considerano un indispensabile elemento per garantire il requisito dell’opponibilità ai terzi del DVR; i suoi detrattori, tra cui il sottoscritto, ritengono che esso rappresenti solo l’ennesimo fardello puramente formale della norma. Poiché, nonostante la possibilità di eliminare tale requisito una volta per tutte, esso è stato mantenuto, evidentemente i suoi fans hanno ragione. Mi si dirà: “Tuttavia è stata aggiunta la possibilità di soddisfare il requisito della data certa anche semplicemente con la firma di datore di lavoro, RSPP, medico competente e Rappresentante dei lavoratori, dovresti essere contento!”. Diciamo che sono curioso di vedere come verrà interpretata la cosa dagli organi di vigilanza quando si troveranno aziende nelle quali il datore di lavoro svolge anche l’incarico di RSPP, il medico competente non è necessario, i lavoratori non hanno eletto alcun RLS e non è stato assegnato alcun RLS territoriale all’azienda. E qualora fosse presente un rappresentante territoriale, voglio proprio vedere quanto tempo impiegherà per andare a firmare i DVR per le aziende di cui egli è rappresentante (visto che tra l’altro ora il DVR deve essere consultato in azienda). E nel frattempo il documento di valutazione dei rischi è come se non fosse stato redatto?

Altro che la promessa riduzione delle formalità… Come diceva Ennio Flaiano “Gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente. Deplora l’assenza del modulo H. Conclude che passerà il progetto, per un sollecito esame, all’ufficio competente, che sta creando.“. Non dimentichiamo che siamo in Italia, un Paese edificato su solide fondamenta di timbri e marche da bollo, alla fine i peccatori potranno trovare comodo rifugio sotto l’ala protettrice di un sicuro timbro postale.

Alle certezze sinora acquisite si va ad aggiungere l’ulteriore elemento di concretezza rappresentato dalle nuove indicazioni che il legislatore fornisce per consentirci di redigere un DVR, in quanto ora sappiamo che esso deve essere ispirato a criteri di:

  • semplicità,
  • brevità,
  • comprensibilità,

Questo si chiama parlare chiaro!

Adesso verrò accusato di essere il solito ingegnere rozzo che non è in grado di comprendere la raffinata e accurata scelta dei termini, ma mi chiedo: se lo scopo è quello di redigere un documento di valutazione dei rischi completo e idoneo a svolgere la sua funzione quale strumento di pianificazione, si potranno contestare documenti completi ma prolissi? E chi giudicherà la comprensibilità, brevità e semplicità dei documenti? Una commissione presieduta da Umberto Eco? E, al contrario, si potrà essere accusati di essere stati troppo brevi nella definizione dei contenuti?

Un’altra occasione persa per dare qualche indicazione veramente utile e soprattutto per definire una volta per tutte una bozza, un canovaccio, una linea guida ufficiale dei criteri di redazione di un DVR.

Ritornando alle nostre certezze, viene per fortuna recuperato il rodato meccanismo che consente di redigere il documento di valutazione dei rischi entro 90 gg dall’inizio di una nuova attività, oppure entro 30 gg in caso di modifiche di un’attività esistente o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, fermo restando, in tutti i casi, l’obbligo di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi. Sarò pragmatico, ma per me è tutto un po’ più chiaro quando vengono usati i numeri o tecniche quantitative per definire con certezza gli obblighi.

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10 Commenti a “DVR e D.Lgs. 106/2009: l’unica certezza è la data”

  1. fwspeek scrive:

    prego ricordare la scadenza odierna di comunicare ad Inail il nominativo del rls per 2008 via online

    ps buona sintesi, ben scritto

  2. Luca Lodi scrive:

    Personalmente credo che il requisito della data certa avesse la sua utilità, tuttavia va precisato che allorquando il datore di lavoro assume i compiti del servizio di prevenzione e protezione, questi non è figura specifica di RSPP, bensì di DDL con compiti ex art. 34 t.u.s.l., dunque in tale ipotesi non resta che continuare con il vecchio sistema di data certa (che peraltro suggerisco comunque), tra cui il più semplice (e non oneroso) il timbro presso l’ufficio postale.
    Per quanto concerne, infine, il punto sulla valutazione dei rischi in relazione alle diverse tipologie contrattuali, un buon consulente non poteva che tener già conto di tale aspetto (anche con riferimento allo stress lavoro-correlato), che alcuni - come il sottoscritto - evidenziavano anche in sede di docenza in aula agli aspiranti RSPP e RLS o in sede di aggiornamento professionale (ad es. io l’ho evidenziato nella lezione “Contratti & Sicurezza” tenuta il 30 giugno scorso).
    Se ci soffermassimo sulla bontà effettiva della valutazione dei rischi prima che sulla bontà della normativa così come refusa nel d.lgs. 81/2008, che insegue gli abusi senza premiare davvero coloro che la rispettano tanto nella forma quanto nella sostanza, allora potremmo iniziare a giovare della sicurezza sul lavoro, fermo restando l’”avviso comune” - concedetemi il termine - che questa burocrazia è tendenzialmente pesante ed inutile visto che la sicurezza andrebbe ragionata, forse, diversamente da settore a settore e, soprattutto, anche sulla base delle dimensioni aziendali (peraltro, questo, avviso comune delle aziende), a differenza di quanto avviene con la parte generale del t.u.s.l. applicata a tutti (con conseguente obblighi di identificazione di soggetti che sovente vanno ricercati fuori dalla realtà produttiva senza una realtà pratica in termine di sicurezza - e lo dico da consulente nonostante non possa che giovare delle nomine di RSPP esterno, ruolo che svolgo con coscienza e serietà professionale).

    Cordiali saluti.

  3. Andrea Rotella scrive:

    @ Fwspeek
    Giusto post-it… A mio modesto parere, riguardo alla comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL ancora ne vedremo delle belle…

    @ Luca Lodi
    Non posso che condividere il tuo commento sulla pesantezza degli obblighi formali del decreto, in quanto uniformemente rivolti a qualunque tipologia aziendale, qualunque sia la loro dimensione. Non possiamo che confidare nella buona volontà da parte dei membri della Commissione permanente di cui all’art. 6 perchè una volta per tutte definiscano le procedure standardizzate per tipologia di attività in imprese fino a 50 dipendenti, un lavoro che, se fatto bene, coprirebbe le necessità di oltre l’85% del tessuto produttivo italiano, composto essenzialmente da piccole e medie imprese

  4. Maurizio Lanini scrive:

    Mi inserisco nei commenti (almemo noi pochi che non sono in vacanza teniamo vivo il blog) solo per dire che condivido quanto espresso da Rotella sulla eccessiva burocrazia italica della quale il 106/09 è degno figlio.
    Sono anch’io un consulente e docente e mi rendo conto che quello che diciamo al discente in aula (RSPP, DDL, RLS, ecc.) e quello che diciamo all’imprenditore che ci commissiona la consulenza è bella teoria che ha i suoi valori morali per la protezione dei lavoratori ma poi la pratica è il solito “compromesso” fra l’interpretazione della norma e la difficile realtà giornaliera in azienda. La giusta via il legislatore non ce la indica

  5. Luca Lodi scrive:

    @Maurizio Lanini & Co.:
    effettivamente…

    Pensate che un mio cliente, datore di lavoro che ho seguito in corso di ispezione e che poi si è iscritto un mio corso per assumere i compiti del SPP, che ad ogni lezione ha espresso il suo disappunto sul legislatore e ha suggerito di andarci “Noi altri” a scrivere le leggi ;)

  6. Gabriele Campurra scrive:

    Che dire della reintroduzione dell’art. 40? Dopo che lo stesso Min. Sacconi e il Dott. Fantini in una “famosa” conferenza stampa ne avevano ribadito l’assoluta inutilità (fu una vittoria del Co.Na.Me.Co).
    Bene, successivamente, grazie alle pressioni delle varie regioni, CU, ASL (in pratica gli “sceriffi”) è stato reintrodotto.
    Però nessuno è riuscito a spiegarmi a cosa potrà servire. E non mi vengano a dire “per studi epidemiologici”; dopo quasi 40 anni di attività come medico del lavoro e medico di radioprotezione, so bene cosa è l’epidemiologia: è un scienza seria e di enorme complessità e non si può certo fare con i ridicoli dati previsti dalle “griglie” (Excel) inventate dalla CU.
    Servirà solo alle ASL (”sceriffi”) per avere i dati che da soli non riescono ad ottenere…..

    Divertitevi con il cosottantuno!!!!

    Gab

  7. Andrea Rotella scrive:

    Alla fine, gira e rigira, si torna sempre allo stesso punto: adempimenti come la data certa o l’invio dei dati di cui all’art. 40 e molti altri ancora, non hanno altro scopo che quello di agevolare il lavoro di chi deve gestire le norme.
    Poichè costoro sono strutture divorate dalla burocrazia ed a essa sottomoesse, non potendone ridurre il carico ed essendo costrette a svolgere comunque le loro funzioni, fanno gravare sulle aziende e sui cittadini le loro inefficienze.
    Ma la logica che muove la presenza di tutti questi oneri meramente documentali non ha nulla da spartire con le finalità di tutela che la normativa deve invece promuovere

  8. Ugo Fonzar scrive:

    Dopo l’autorevole commento dell’esimio ing. Rotella volevo commentare le modifiche all’art. 28 alla mia maniera… in particolare il comma 2 lett. a) ampliato con questo disposto:

    “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”

    Di tale disposto emerge chiaramente l’obiettivo: creare un documento operativo di pianificazione degli interventi (viene chiamato dagli addetti ai lavori “piano di miglioramento”, “piano aziendale di sicurezza”, ecc.). Fin qui mi pare chiaro e positivo (già le lettere b e c dello stesso comma 2 ribadiscono questa necessità importante e normalmente poco praticata).

    Ma di tale disposto emerge chiaramente una “apertura” alla semplificazione e immediatamente una chiusura alla stessa (della serie “tiro il sasso e poi tiro indietro la mano”) mi spiego:
    dire che il documento deve esser
    semplice, breve e comprensibile
    è “semplificare”.
    Dire che il documento deve esser
    completo e idoneo
    significa cancellare la semplificazione.

    Di seguito, riporto dei sinonimi dal vocabolario del mio sw di video scrittura:
    Completo = compiuto, finito, dettagliato, esauriente, particolareggiato, perfetto, preciso, tutto.
    Idoneo = adatto, appropriato, efficace, adeguato.

    Della serie: come far un disposto che da una speranza e poi la uccide (reato di tipo colposo?) subito dopo.

    Sarebbe meglio che arrivassero le procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), così vedremo applicati in pratica gli aggettivi di cui sopra.

    PS: quanto sopra è un mio pensiero … e lo uso per commentare e ribadire concetti già espressi da esimi colleghi intervenuti in questa bella discussione!

  9. Ugo Fonzar scrive:

    (vedo una unità di vedute!)

  10. Elisa Petitti scrive:

    Gent. Ing Rotella,
    ho letto con interesse i suoi diversi commenti in materia di sicurezza. Mi piacerebbe poterLa contattare telefonicamente per chiedere la sua disponibilità in qualità di relatore in alcuni corsi di formazione che stiamo progettando, primo fra tutti in data 21 e 22 ottobre.
    Mi scuso per l’approccio poco ortodosso ma non sapevo come contattarla.
    I miei riferimenti sono:
    Elisa Petitti
    011.6495950

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