26 Agosto 2009
La nuova comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL
Mi ero quasi affezionato all’idea di leggere ogni mese una circolare presuntuosamente «chiarificatrice» da parte dell’INAIL o del Ministero del lavoro relativamente all’obbligo per datori di lavoro e dirigenti di comunicare il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, un po’ come gli appassionati di soap opera che si ostinano a voler tenere le fila di trame inverosimili, personaggi che si aggrovigliano in rapporti sentimentali inviluppati e sovrapponentisi, pur sapendo che gli sceneggiatori, appena si accorgono che la storia sta acquistando un minimo di realismo, cambieranno completamente le carte in tavola, cambiando la scena, facendo morire questo o quel personaggio, risuscitandone altri.
Ecco, con la circolare INAIL n. 43, del 25 agosto 2009, è come se fosse morto uno dei miei personaggi preferiti, uno di quei soggetti che tengono sempre alta la tensione. Ma vi ricordate le scene di panico degne di colossal come The day after tomorrow che si sono scatenate all’approssimarsi della scadenza del 16 maggio, la prima, quella entro la quale comunicare i nominativi degli RLS eletti al 31 dicembre 2008? Sembrava fosse stato annunciato l’Armageddon e che le forze armate del Bene e del Male si stessero radunando per la battaglia finale: datori di lavoro che imponevano con la forza l’elezione del RLS ai propri lavoratori, consulenti che consigliavano di retrodatare verbali di elezione del RLS verso tempi remoti antecedenti la stessa costituzione dell’azienda, amministratori che vagavano nel buio in preda ad un delirio millenaristico, biascicando “Inail, Inail, Inail…”
E poi il 15 maggio, improvvisa e inaspettata (soprattutto, non confermata) cominciò a circolare una profetica nota del Ministero del lavoro (che si palesò solo il 1° giugno) che rinviava il tutto al 16 agosto. Si mormora che 9 rappresentanti dei lavoratori, eletti appositamente per la fatidica scadenza del 16 maggio dietro imposizione dei rispettivi titolari, siano stati assassinati per eliminare le prove. L’occultamento dei cadaveri rende impossibile un’eventuale conferma dell’insano gesto, ma le famiglie chiedono di poter riabbracciare i propri cari.
Ad ogni modo, questi sì che sono colpi di scena degni di un romanzo di Agatha Christie, roba che ti tiene in tensione fino alla fine, che ti fa saltare sulla sedia al minimo rumore nella stanza.
Ora però con la circolare INAIL n. 43 tutto ciò non sarà più possibile. In realtà la colpa è tutta di un altro personaggio, il misterioso D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 che ha modificato l’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 81/2008, riscrivendolo così:
«aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati».
Se non eravate ancora arrivati a leggere questa parte del libro, capisco la vostra delusione: sparisce l’obbligo di comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del RLS, sostituito da una meno avvincente comunicazione solo in caso di nuova elezione o designazione.
Ma la vera tragedia è che l’INAIL con la circolare n. 43 ha chiarito praticamente tutto circa le modalità con le quali adempiere all’obbligo, eliminando così ogni alone di mistero.
Da questa circolare, infatti, si possono chiaramente (quando è chiaro, è chiaro) evincere i seguenti casi:
- se l’azienda ha già comunicato il nominativo del RLS eletto o designato prima del 31 dicembre 2008, non dovrà fare alcuna ulteriore comunicazione;
- se l’azienda aveva già comunicato il nominativo del RLS eletto o designato prima del 31 dicembre 2008, ma esso nel frattempo è cambiato, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione prevista in caso di nuova nomina;
- se l’azienda non ha ancora comunicato il nominativo del RLS eletto o designato prima del 31 dicembre 2008 (birichina!!) dovrà effettuare la prima comunicazione;
- se nell’azienda c’è un RLS eletto o designato dopo il 1° gennaio 2009, il datore di lavoro dovrà effettuare la prima comunicazione;
- in ogni caso di variazione rispetto ad un nominativo precedentemente comunicato, l’azienda dovrà provvedere a comunicare l’avvenuto cambiamento.
Ovviamente le comunicazioni dovranno essere effettuate all’IPSEMA qualora in azienda vi siano categorie di lavoratori tutelate da questo ente.
Come mia personale interpretazione del testo, ma suffragata dalla logica e dall’ermeneutica giuridica, essendo sparita qualsivoglia scadenza entro la quale adempiere all’obbligo di comunicazione, l’adempimento dovrà essere considerato come immediato, ovvero prontamente successivo all’avvenuta elezione del RLS. Scusate se ho rovinato la sorpresa a qualcuno, ma credetemi, era evidente, come è palese che l’assassino è il maggiordomo.
Le modalità di comunicazione sono esclusivamente telematiche e, per accedervi, ci si dovrà registrare al sito dell’INAIL, ottenere una password e seguire le procedure previste in caso di prima comunicazione o di comunicazioni successive.
Addirittura la circolare precisa che l’elezione o la designazione non è un obbligo del datore di lavoro, ma una facoltà dei lavoratori, un diritto che essi possono anche decidere di non esercitare. D’accordo, questa puntualizzazione sarà pure utile a quei datori di lavoro e consulenti che ancora non avevano chiaro questo concetto, però così si rovina tutta la trama, non si lascia spazio all’italica improvvisazione che per esempio ci ha fatto assistere a capolavori dell’interpretazione come quelli inscenati da datori di lavoro che «costringevano» i lavoratori ad eleggere un proprio rappresentante pur di poterne comunicare il nominativo all’INAIL.
La stessa pena prevista in caso di mancato adempimento, una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 €, lascia intendere come il legislatore sia ormai poco interessato a questo soggetto.
Ma gli amanti del brivido non temano: altri colpi di scena ed invenzioni strabilianti sono probabilmente in cantiere da parte del nostro Grande Sceneggiatore, visto che ancora non sono state definite le modalità di comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori territoriale.
To be continued…


Scritto il 26-8-2009 alle ore 15:51
sono coordinatore, ho fatto un giro in un cantiere, sparito tre piani di ponteggio perchè la ditta che lo ha affittato non paga la rata….già preso mesi fa art.f per mancato coordinamento (3000 Euro), come si fa a continuare….?? in senso generale…? oggi raccomandata a tutti che non seguirò più il cantiere…
Scritto il 26-8-2009 alle ore 18:50
Da Blogger (e forse dovrei allora firmarmi con il nickname ‘Loud’), non posso che compilmentarmi per la frase, che quoto, “Si mormora che 9 rappresentanti dei lavoratori, eletti appositamente per la fatidica scadenza del 16 maggio dietro imposizione dei rispettivi titolari, siano stati assassinati per eliminare le prove. L’occultamento dei cadaveri rende impossibile un’eventuale conferma dell’insano gesto, ma le famiglie chiedono di poter riabbracciare i propri cari.”
Mi ha letteralmente fatto sganasciare dalle risate.
Però non posso evitare di osservare come non sia possibile ritenere in modo quasi perentorio che la modalità di comunicazione, per mancanza di previsione legale del termine, sia da connotare all’immediatezza. La regola che rimane alla base dell’applicazione del decreto è il rinvio alla modalità che l’Inail dovrà prevedere, come già aveva fatto, per la comunicazione, fermo restando che qualora detta modalità sia prescitta con delle Circolari (prassi) dell’Istituto, allora il termine così assegnato non sarà assoluto ma ordinatorio, salvo apposita delega legislativa in tal senso che attualmente non mi sembra di ricordare nel Testo Unico.
D’altronde il vecchio e buon brocardo latino “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” la dice lunga, ciò per dire che non possiamo appioppare al legislatore un’indicazione che egli stesso non ha voluto prevedere (l’immediatezza per la comunicazione all’Inail).
E su queste cose la vittoria è spesso assicurata…
Che poi il legislatore non l’abbia voluto o se lo sia dimenticato è un’altra storia. A me non interessa, l’importante è essere consci che non vi può essere immadiatezza, ma bisognerà seguire una logica di ragionevolezza e buon senso, confidando in questo caso che l’Inail provvederà a confermare anche per tale ipotesi un termine annuale entro il quale comunicare le nomine degli RLS ed, in mancanza di tale chiarimento, resterà valida la famigerata Circ. 11/2009 che indicava il 31 marzo di ciascun anno (in prima battuta al 16/5) come termine ordinario di comunicazione telematica del nominativo (termine credo non a caso fatto coincidere con quello dei DPS in materia di privacy, ma mi fermo qui).
Scusami della precisazione, forse un po’ rigida nell’esposizione, ma secondo gettarsi in rete con una simile affermazione sull’immediatezza è pericoloso.
Per il resto mi complimento anche per la chiusura del tuo post: “To be continued…“, ci sta perfettamente
Luca
Scritto il 26-8-2009 alle ore 19:15
Salve, secondo me era più incasinato (e poco sensato) comunicare il nominativo di RLS annualmente. Ma con la modifica nuova si lascia troppo spazio per interpretazione e credo che, come al solito in Italia, tutti andranno ad interpretare questo punto come credono…
Come al solito, un casino all’italiana senza una soluzione sensata che possa soddisfare sia gli obblighi di legge sia i requisiti del grande fratello (legislatore)…
Scritto il 26-8-2009 alle ore 19:59
Caro Luca,
non ci provo nemmeno a ribattere su quanto affermi, anzi la lascio lì come corollario al mio commento, per alimentare la discussione.
La questione della ragionevolezza e del buon senso circa “l’immediatezza” eventuale dell’adempimento è un doveroso richiamo da parte tua, ma non mi stupirei più di tanto se non venisse prevista alcuna data o definito un termine entro il quale provvedere.
In fondo la stessa cosa è già accaduta persino per il DVR che, prima dell’intervento del D.Lgs. n. 106/2009, doveva essere redatto “immediatamente”, nonostante l’evidente impossibilità di provvedervi.
Tutti confidiamo in una soluzione sensata, ma il mio quinto senso e mezzo mi dice che le cose resteranno così, con una tendenza a ritenere “immediato” il termine entro cui adempiere alla comunicazione.
Scritto il 27-8-2009 alle ore 10:41
Bello il corollario! (Grazie)
Torno qui però per dire che abbiamo tutti dimenticato un elemento importantissimo in questa discussione, che peraltro conferma il mio ragionamento puntualizzando un aspetto saliente sul versante delle sanzioni:
Non esiste una sanzione per la tardiva comunicazione, ma solo per l’omessa comunicazione. Questo significa che la sanzione amministrativa collegata all’art. 18, c.1, lett. aa)) non può che essere irrogata esclusivamente a seguito di ispezione e dunque non può (ok: non dovrebbe) partire d’ufficio.
Anche perché visto che un’azienda può avere RLST anziché RLS, beh, allora l’INAIL fa più fatica a incrociare i dati telematici, almeno fino a quando gli OO.PP. non avranno fatto la loro parte… Solo nel caso in cui l’Ispettore rilevi, in sede di visita ispettiva, la presenza di un RLS interno (eletto l’anno precedente o prima) e il datore non abbia fatto alcuna comunicazione, quantomeno non entro il termine “ordinatorio” indicato dall’INAIL con circolare n. 11/09, potrà sanzionare. Ciò fermo restando che al superamento del termine non esiste una sanzione, altrimenti viziata da illegittimità.
Tenetelo comunque presente per eventuali ricorsi
Ritenevo fosse utile alimentare il discorso anche con questo peculiare aspetto sull’impianto sanzionatorio così come disposto nel T.U.S.L., anche perché questo commento risponde parzialmente al tuo seguito sopra, credo.
Luca
Scritto il 27-8-2009 alle ore 11:59
Certo che questa ulteriore specifica è opportuna!
Anzi provo ad alimentare ulteriormente la discussione e Luca mi perdonerà se sfrutto le sue affermazioni cercando di confutarle, ma esse sono sufficientemente forti e dotte da costituire una buona prova del 9
Prima però devo precisare che concordo pienamente con lui quando afferma che non esiste una sanzione per «tardiva» comunicazione, ma solo per «omessa» comunicazione.
Tuttavia a mio parere si considera «omessa» comunicazione ogni casistica in cui, pur essendo eletto o designato un RLS in azienda, il datore di lavoro non abbia “ancora” effettuato la comunicazione (dove “ancora” è un tempo variabile dall’istante 0 dell’avvenuta comunicazione all’istante t del momento dell’ispezione).
La data del 31 marzo indicata dalla circolare INAIL n.11/2009, difatti, a mio modesto parere, non può più essere considerata attendibile, come del resto tale circolare è da considerarsi interamente superata dalla circolare INAIL n. 43/2009. Due motivi mi fanno propendere per questa ipotesi:
1) tale circolare si riferisce al testo di un art. 18, comma 1, lett. aa) completamente sostituito con il decreto correttivo
2)se la circolare n.11/2009 fosse ancora atuale, non sarebbe stato necessario ribadire nella Circolare n. 43/2009 le “istruzioni operative” per effettuare la comunicazione, essendo queste identiche a quelle già presenti nella circolare n. 11/2009.
Scritto il 2-9-2009 alle ore 14:25
Grazie andrea perchè la tua capacità di essere un bravo professionista (serio) è pari alla tua capacità di farmi ridere a crepapelle per il lavoro.
questa è una dote solo del cosiddetto “GENIO”
assolutamente O.T.:vedi che siamo nuovamente gravidi
Scritto il 21-9-2009 alle ore 11:47
Finalmente trovo qualcuno a cui rivolgere alcune domande, per cercare di chiarirmi le idee in questa complicata vicenda della comunicazione all’INAIL del RLS.
Io lavoro in una società a resp limit che conta 2 dipendenti (una sono io, l’altro è l’operaio addetto alle pulizie che presta lavoro 5 ore settimanali)oltre a mia madre che è l’amministratore delegato, e mio padre che viene in uff in qualità di consigliere-in realtà essendo stra pensionato, viene a passare un po’ il tempo!!
Ci occupiamo di ricerche di mercato e consulenza,e io, occupandomi della parte amministrativa, per cercare di fare le cose sempre al meglio ho fatto fare a mia madre (A.D.) il corso da RSPP, abbiamo redatto il doc della valutaz dei rischi, ed ora devo fare questa benedetta comunicaz. Ovviamente io sono l’unica che può fare il RLS (l’altro dip è indiano e non parla quasi l’italiano!!!!). Mi sono fatta mandare il PIN ” dall’INAIL, vorrei fare sta cavolo di procedura on line ma non riconosce le password. Ora Ti chiedo: devo farla proprio? Dopo la proroga del 16 Agosto hanno fissato per caso qualche altra data? Mi conviene andare direttamente di persona all’INAIL? Ti sarò infinitamente grata se potessi chiarirmi le idee.
Grazie mille
Anna
Scritto il 21-9-2009 alle ore 18:49
Cara Anna,
il fatto che il dipendente sia indiano e non parli correttamente l’italiano non è necessariamente ostativo alla sua nomina in qualità di RLS, per quanto siano evidenti le difficoltà.
D’altro canto, potrei obiettarti che il fatto che tu sia la figlia del titolare non ti rende esattamente la persona più adatta a svolgere questo ruolo… avrai infatti notato che tra i tuoi diritti, in quanto potenziale RLS, c’è quello di ricorrere all’autorità competente nel caso il datore di lavoro non tuteli a sufficienza i propri lavoratori e francamente posso dubitare del fatto che ricorreresti ad una simile misura visto il legame affettivo che ti lega al datore di lavoro. Diciamo che c’è sicuramente un problema di opportunità
Io mi preoccuperei innanzitutto di verificare che l’altro lavoratore abbia ben compreso il ruolo e il significato del rappresentante dei lavoratori e, magari, se lui non intende svolgere tale compito e ci tenete ad essere rappresentati (ricordo che è un vostro diritto, non un obbligo), proporrei di ricorrere ad un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Purtroppo l’attuale normativa, non vi consente di evitare di essere rappresentati, poichè non decidendo nè per la rappresentanza interna, nè per quella territoriale, vi dovrebbe essere assegnato un RLST “d’ufficio” da parte degli organismi paritetici.
Riguardo alla tua attuale situazione, se esiste un verbale di elezione del RLS, allora dovrai necessariamente comunicare il suo nominativo all’INAIL, e farlo anche il prima possibile dato che non sono previste scadenze. Ovviamente, ti consiglierei di riverificare la tua elezione, insieme all’altro lavoratore, come ti dicevo.
In ultimo, la circolare INAIL n.43 definisce anche una modalità alternativa di comunicazione via fax nel caso di problemi tecnici.
Ciao
Scritto il 22-9-2009 alle ore 08:54
Grazie, sei la persona più competente che abbia “incontrato” fin’ora……quindi se non sono troppo noiosa ti spiegherei ancor meglio la situaz.
Ritengo assolutamente impossibile far fare al nostro addetto alle pulizie il RLS. E’ una bravissima persona a cui siamo molto affezionati, ma credi che a volte facciamo fatica a spiegargli il perchè ci deve restituire una copia delle buste paga firmata!!!!!!!
Per quanto lo ritengo cmq assurdo data la circostanza in cui lavoriamo io, mamma e papà, farò come mi consigli questa comunicaz all’INAIL, dando però ovviamente il mio nominativo.Ritengo ad ogni modo che la vecchia 626/94 escludendo da questi obblighi le piccole soc con meno di 3o5??? addetti, fosse sicuramente più logica!!!!!
Grazie ancora per avermi dedicato un po’ del tuo tempo.
Anna
Scritto il 22-9-2009 alle ore 17:55
@Anna:
In aggiunta a Rotella, ti ricordo che la comunicazione va fatta per gli RLS nominati ed adeguatamente formati (min. 32 ore di specifico corso), cosa che non ha a che fare - se non per parte dei contenuti - con il corso che hai fatto fare all’Amm. Del. per acquisire in proprio i compiti del Servizio prev. prot. (RSPP datore di lavoro, per intenderci).
Condividendo pienamente le remore remore esposte da Rotella circa la qualità di RLS nella persona della figlia dell’Amm. Del., e pur confermando che legalmente tale elezione/designazione è possibile, va precisato che se tu non hai fatto il corso di cui sopra (32 ore) allora non puoi essere eletto e ne consegue che:
a) non va fatta la comunicazione all’INAIL (almeno fino alla elezione a formazione raggiunta);
b) in automatico la rappresentanza è dell’Organismo paritetico, che ha diritto ad esigere i contributi definiti dal contratto collettivo per tale compito (tra l’altro, se il datore di lavoro non versa i contributi all’OPT o li versa in modo incompleto vi è violazione contrattuale con varie subconseguenze).
Spero di essere stato utile ad integrazione di quanto già emerso.
Luca Lodi
Scritto il 23-9-2009 alle ore 09:18
buongiorno,
(per luca lodi)premesso che questo è il blog di andrea rotella e sicuramente non impiegherà molto a risponderti
A mio avviso hai dato ad anna un’informazione “errata” perchè solo “dopo” l’elezione scatta un obbligo formativo e non viceversa.
Se fosse vero quello che tu hai detto allora un datore di lavoro dovrebbe formare con un corso minimo di 32 ore tutti i possibili candidati!!
che assurdità.
buon lavoro
Scritto il 23-9-2009 alle ore 09:38
grazie Pasquale, anch’io sapevo che dopo la nomina il RLS ha tempo un anno per fare il corso.
Mi sembra già abbastanza complicato così. Non posso fare a meno di domandarmi quante mini realtà aziendali tipo la mia si “sbattano” per essere a norma con queste disposiz!!!
Scritto il 23-9-2009 alle ore 10:49
un anno è un poco poco troppo.
considerato che in genere da contrattazione collettiva per l’incarico di RLS siamo su una durata di 3 anni, significherebbe avere un rappresentante che per un terzo della carica non saprebbe una beneamata ceppa (come direbbe qualcuno)
di quello che si deve fare.
a presto
Scritto il 23-9-2009 alle ore 14:13
Condivido quanto detto da Pasquale Mauro circa il fatto che l’elezione del rappresentante dei lavoratori sia qualcosa di separato dalla possibilità o meno di una sua elezione.
Il RLS è da considerarsi pienamente in carica dal momento stesso in cui la sua elezione o designazione viene comunicata al datore di lavoro. Questi poi dovrà provvedere, chiaramente, alla sua formazione, ma che questa avvenga o meno nulla toglie al diritto del RLS di svolgere il proprio ruolo secondo le attribuzioni conferite dalla norma.
@ Anna
Come diceva Pasquale la norma non definisce una tempistica entro la quale procedere alla formazione del RLS, ma un anno è sicuramente troppo.
Ho compreso bene le tue difficoltà nell’immaginare come il tuo collega indiano possa svolgere il ruolo di RLS. Il fatto che non comprenda correttamente la lingua è infatti uno dei rischi di cui si dovrà tener conto nella valutazione… Ma continuo a ribadire che è quantomeno poco opportuno che questo ruolo sia svolto da te. Oltretutto che senso avrebbe avere un RLS interno quando l’unico lavoratore a cui servirebbe (certo non a te che sei la figlia del titolare, ma a lui che è un “estraneo”) non è in grado di comprenderne nemmeno la funzione?
Riguardo alla comunicazione del nominativo all’INAIL, come ti ripeto, l’obbligo scatta solo nel momento in cui c’è l’elezione di un RLS. Se decideste di comune accordo di non procedere alla elezione di alcun RLS o RLST, non avresti nulla da comunicare, almeno fino a quando gli organismi paritetici non ti avranno “scoperto” (la qualcosa non comporterebbe alcuna sanzione, è bene precisarlo), vi avranno assegnato un RLST e l’INAIL non avrà definito le modalità di comunicazione del nominativo degli RLST.
Tre circostanze la cui evenienza ha lo stesso grado di probabilità di trovare forme di vita su Venere….
Ciao
Scritto il 23-9-2009 alle ore 22:03
Scusatemi, non volevo essere perentorio (mi sono espresso male), volevo solo sottolineare l’importanza del corso per RLS per paura - forse non fondata - che Anna confondesse la formazione specifica per RLS con quella del RSPP visto che lo cita nel commento; mia culpa! Invito alla correzione (es. con sbarramento ortografico) di parte del mio commento, se ciò è possibile all’Autore del Blog, e me ne scuso ancora. Avrei dovuto rileggere bene il testo del commento prima di cliccare sul bottone.
Sui tempi per la formazione, tuttavia, non so quale sia il termine massimo consentito, non essendo normato. Normalmente so che l’iter formativo deve essere avviato entro tre mesi (ma è una prassi, almeno qui dalle mie parti), poi la conclusione del corso è ovvio che avviene secondo l’organizzazione didattica del corso scelto e non ho mai trovato problemi in tal senso. Tra l’altro gli ispettori che ho conosciuto sono state persone ragionevoli. Ed è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, almeno ogni tanto
Mi permetto però di correggere Rotella (non me ne voglia, anzi, spero che sarà contento di leggere quanto segue) nella parte in cui dice che il datore non fa nulla se non viene eletto/designato alcun RLS o RLST. Se non viene eletto/desisgnato alcun RLS, parte in automatico (di diritto) la rappresentanza territoriale (RLST) e il datore di lavoro ha la “facoltà” di richiedere il nominativo all’OPT; bisogna però versare la quota definita dall’OPT secondo quanto disciplinato dal contratto collettivo (normalmente si aggiunge una piccolissima quota a quanto già si versa all’Ente bilaterale per il sostegno al reddito, formazione, ecc. in virtù dell’adesione al contratto collettivo) e attenersi a quanto dice al contratto o l’ente stesso con apposite circolari (es. l’invio di copia del DVR o autocertificazione per permetter loro la corretta rappresentanza - v. modelli predisposti dall’Eber, tanto per citarne uno). E’ importante sottolinearlo perché anche se gli OPT per ora sono “dormienti”, ciò non toglie che la contribuzione contrattualmente disposta sia dovuta e l’omissione in tal senso comporta una mancata applicazione del c.c.n.l. nella sua interezza, con alcune conseguenze possibili in ambito giuslavoristico-amministrativo.
Questo lo dico perchè alcuni consulenti per la sicurezza, non consulenti del lavoro o non pienamente affacciati al settore dell’amministrazione del personale, mi hanno ringraziato in passato di questa delucidazione da loro non conosciuta non essendo mai entrati nello specifico di quanto regolato da c.c.n.l. o note operative degli enti (trovo ditte che versano i contributi all’ente e anche la quota di competenza RLST, ma spesso vedo anche quelle che tale quota la dimenticano; molti consulenti del lavoro comunque si sono già attivati per versare le quote giuste, aiutando, seppur solo in parte, i consulenti per la sicurezza nel loro lavoro; o almeno così ho visto io).
Infine, la comunicazione del RLST non è a carico della ditta ma sarà a carico degli OPT secondo gli schemi pratici che l’INAIL definirà nel futuro (anche perché non è detto che il datore voglia esercitare la propria facoltà di conoscere il nominativo della persona incaricata all’interno dell’OPT per la rappresentanza in quella determinata ditta).
Sull’aspetto della comunicazione, peraltro - vado a memoria - il d.lgs. 106/09 dovrebbe aver puntualizzato tale aspetto degli RLST presso gli OPT, appena in tempo per evitare la (tipica) confusione che già stava emergendo in materia (nonostante la norma fosse già, a mio avviso, sufficientemente esaustiva).
Questa parte di commento è certamente in linea con il post principale di Rotella, ma ormai sto uscentdo fuori tema circa il commento-domanda di Anna.
Ah, giusto per non essere permalosi, concludo dicendo che se con la frase di Pasquale Mauro - che cito - “premesso che questo è il blog di andrea rotella” mi si voleva invitare a evitare commenti come quello che sto pubblicando ora, beh, chiarisco che bastava dirmelo in termini non velati per essere accontentati.
Effettivamente potevo evitare di contribuire, d’altronde è il blog di Rotella, ma ritenevo che la finalità di un blog fosse proprio quella di lasciare spazio agli utenti per contribuire in rete e non solo quella di dare all’Autore un angolo di pubblicazione di pensieri personali.
Ma chissà, forse sono rimasto indietro…
Scusatemi anche per questo.
Cordiali saluti.
LL
Scritto il 24-9-2009 alle ore 08:52
Non ci sarà nessuno sbarramento ortografico, credo che il tuo pensiero sia stato ben chiarito, e non credo sia necessaria alcuna redenzione
E in tutta onestà intellettuale ti ringrazio per aver ricordato l’obbligo di contribuire al “sostentamento” del rappresentante territoriale, cosa che in effetti avevo dimenticato di riferire.
A questo punto però sento anch’io di dover fare una precisazione riguardo a ciò che affermi.
Il contributo non è previsto sia versato all’Organismo Paritetico (questo è già contenuto, come anche tu stesso dici, nella quota che le aziende versano per aderire alla pariteticità, come si legge nei vari accordi che istituiscono questi organismi), ma al Fondo di sostegno di cui all’articolo 52, che attualmente è inesistente, per cui non possono essere previste conseguenze in ambito giuslavoristico-amministrativo.
Se l’azienda non ha aderito al sistema di pariteticità, la norma non prevede vi debba aderire. Essa impone solo che da parte dell’OPT venga comunicato il nominativo del RLST, ma non mi pare che questo preveda la necessità di aderire ad alcunchè. Se vi fossero dunque contributi da versare all’OPT, non essendo peraltro tali organismi istituti pubblici, questi non potranno pretendere nulla senza che sia stato svolto il servizio previsto, ovvero che il RLST sia stato effettivamente assegnato.
Vorrei pure io uscire fuori tema e approfittare nuovamente della tua competenza, Luca.
Sulla questione che il nominativo del RLST sarà comunicato direttamente dall’OPT, magari accadrà come dici tu, ma non lo darei per scontato per tre motivi:
1) l’obbligo di comunicare il nominativo del RLS all’INAIL è del datore di lavoro, ma effettivamente la norma o le sue modalità applicative potranno prevedere una deroga in tal senso nel caso del RLST, qualora gli OPT intendano incaricarsene
2) il nuovo comma 8-bis dell’articolo 51, al quale tu fai riferimento, chiede che vengano comunicati all’INAIL i nominativi delle imprese che aderiscono alla pariteticità (perchè in questi casi si potrà prevedere di non versare alcun contributo al Fondo di cui all’art. 52) e il nominativo degli RLST, ma oltre quindi a non prevedersi il caso di aziende che non aderiscano al sistema di pariteticità e comunque siano rappresentate da un RLST (è un loro diritto e del resto la pariteticità non può essere imposta), anche qualora ciò fosse, il comma 8-bis non prevede che il OPT comunichi quale sia il RLST specificatamente assegnato alla singola azienda (all’interno di ogni OPT, infatti sono presenti più RLST)
3) In realtà, ma questa è quasi fantascienza, il nominativo del RLST non è detto venga comunicato all’azienda dagli OPT, in quanto l’art. 48, comma 6 dà questa possibilità anche al Fondo di cui all’art. 52 nel caso gli OPT siano assenti. Ma il Fondo, anche se è istituito presso l’INAIL, non è l’INAIL. In questo caso chi comunicherebbe il nominativo del RLST all’ufficio preposto presso l’INAIL?
Queste cose sono tutti interrogativi aperti. Magari finirà tutto a tarallucci e vino, ma fino a quando l’INAIL non definirà le modalità di comunicazione del nominativo del RLST non darei nulla per scontato.
In ultimo, anche se sembra retorico, fatta eccezione per commenti che pubblicizzano viagra, pillole varie e comunque pubblicità di ogni tipo, ognuno può scrivere quello che vuole (nei limiti della civiltà, ma lì non sari io a censurarvi, ma le Community Manager di Postilla, cioè queste due fantastiche rappresentanti del genere femminile http://postilla.it/chi-siamo/ ).
Dunque fate un pò quello che volete, io personalmente ringrazio Luca per gli spunti di riflessione e di approfondimento che mi sta dando (anche perchè mi pare che abbiamo due diverse formazione di base e quindi ci sono aspetti in cui semplicemente mi inchino al suo sapere) e Pasquale che con il suo interesse e la sua competenza mantiene viva e coerente la discussione.
Grazie di nuovo a tutti
Scritto il 6-11-2009 alle ore 13:06
perdonatemi l’intrusione ma sono alla ricerca di una certezza (ahimè lo so che ce ne sono poche)in merito alla data ultima di comunicazione telematica all’Inail dell’Rls… Un’azienda che ha effettuato la nomina entro il 31/12/2008 e ad oggi non ha effettuato ancora la comunicazione telematica di cui sopra è già in regime sanzionatorio? Grazie a tutti. Complimenti per il blog..
Scritto il 6-11-2009 alle ore 13:39
Salve, non so se vado fuori tema ma ho un dubbio: nel caso di mancata nomina del RLS gli ispettori dell’A.USL di zona sostengono che quando i lavoratori comunicano al datore di lavoro di non aver eletto nessun RLS, il datore di lavoro deve comunicare all’Organismo Paritetico tale situazione. Quale norma obbliga il datore di lavoro alla comunicazione all’O.P.? il datore di lavoro non è già in regola con l’informazione ai lavoratori e con il verbale di mancata nomina dell’assemblea dei lavoratori?
Grazie e saluti.
Scritto il 6-11-2009 alle ore 17:20
@ Giovanna
Brecht diceva: “Di tutte le cose sicure la più certa è il dubbio”
Pero tra le poche altre certezze che rimangono, c’è anche quella di dover comunicare il prima possibile il nominativo del RLS prescelto all’INAIL.
Volendo entrare nel merito della Sua situazione, Lei, in presenza di un RLS eletto alla data del 31/12/2008, avrebbe dovuto comunicarne il nominativo entro il 16 maggio o, in virtù della proroga che vi fu all’epoca di questa prima scadenza, al più tardi entro il 16 agosto di quest’anno.
Ad ogni modo, essendo intervenuta la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009, la cosa non ha più importanza poichè ogni azienda in cui sia stato eletto o designato un RLS sarà soggetta a sanzioni fino a quando non avrà comunicato il suo nominativo all’INAIL.
Pertanto proceda celermente a tale comunicazione se non vuole rischiare di incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista.
Cordialmente
Scritto il 6-11-2009 alle ore 18:05
@ Silvano Giubbolini
Non va fuori tema, anzi, queste sono tuttte questioni che si presentano quando le amministrazioni applicano la norma in maniera “esotica”.
Lei ha perfettamente ragione: nessuna norma obbliga il datore di lavoro a cercare l’organismo paritetico che dovrà successivamente assegnare ai suoi lavoratori il rappresentante territoriale.
Se infatti i lavoratori hanno terminato l’assemblea informando il proprio datore di lavoro di non voler eleggere un proprio rappresentante (nè interno, nè territoriale), pur in presenza di un sistema normativo che di fatto li obbliga ad essere rappresentati, sarebbe quantomeno un’ingerenza quella del datore di lavoro che, di propria iniziativa (in quanto, ribadisco, non esiste un punto della norma che definisca una simile procedura), andasse a ricercare l’organismo paritetico che assegni ai lavoratori un rappresentante che gli stessi lavoratori hanno scelto di non avere.
Scritto il 6-11-2009 alle ore 18:10
Grazie mille per aver risposto in modo così celere.. Le auguro buon week end..
Scritto il 6-11-2009 alle ore 18:25
Grazie per la risposta e anche io auguro un buon fine settimana.