25 Settembre 2009

Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei propri amici

Garantire la sicurezza dei lavori in appalto è uno dei problemi principali che affliggono un mercato del lavoro che da un lato spinge sempre più verso la terziarizzazione della manodopera (con tutti rischi che comporta lavorare in ambienti che non si conoscono, contemporaneamente a lavoratori di altre ditte che non si conoscono) e dall’altro pretende che il lavoro venga svolto sempre più velocemente, con costi inferiori e, ovviamente, con la massima qualità.

Era dai tempi in cui pagavo il mio compagno di banco per fare i compiti al posto mio (beh, che c’è di strano? L’hanno fatto tutti, ora non mettetevi a fare i moralisti…) che ho capito che tutto ha un prezzo, una modalità corretta di esecuzione ed un risultato e che quest’ultimo è funzione dei primi due fattori, ma non solo…

Per esempio è importante verificare l’idoneità tecnico-professionale del proprio compagno di banco, prima di chiedergli di fare i compiti al posto vostro.

Ovviamente io feci questa verifica, non penserete mica che sia uno sprovveduto, ma probabilmente fui superficiale e mi fidai troppo del fatto che prendeva voti decenti al liceo e che eravamo amici. Potete immaginare perciò la mia sorpresa quando uscì con la ragazza che frequentavo all’epoca… Qui non era in gioco solo l’onore, ma persino il mio andamento scolastico, in quanto come avrei più potuto fidarmi di un amico che ti frega la ragazza?

Ma gli affari sono affari, anzi, in un’ottica di libero mercato, pretesi uno sconto in virtù del torto subito. L’accaduto non mise a repentaglio il nostro accordo in quanto restava il fatto che in fondo era un bravo studente e, pertanto, avrei potuto continuare a rivolgermi a lui per supplire alle mie carenze in latino. L’unica accortezza doveva essere quella di non presentargli più le mie ragazze, uno scotto accettabile considerando che, grazie alla mia ex ragazza, il costo della versione settimanale di latino da presentare ogni lunedì si era abbassato a 3000 lire contro le 5000 lire iniziali.

Tuttavia le versioni cominciarono ad essere meno precise, gli errori aumentarono esponenzialmente, finché un martedì la professoressa non mi restituì la versione con il voto di 4–. Non avevamo sfondato la soglia psicologica del 3, ma la differenza tra un 4– ed un 3 ½ è solo nel sospiro di sollievo, un po’ come cadere dalle scale e ringraziare che per terra non è sporco.

Potete perciò immaginare la mia rinnovata sorpresa quando mi confessò che le versioni gliele faceva la sorella più grande in subappalto e che da quando gli avevo, a suo dire, «ingiustamente» abbassato gli importi, lui non ce la faceva più a pagare anche lei e pertanto doveva arrangiarsi e farle qualche domanda solo in quei casi in cui non era sicuro. Diciamo che avrebbe dovuto sentirsi un po’ meno sicuro, visti i risultati, ma tant’è… avevo inconsciamente ribassato i costi della sicurezza, la sicurezza di sfangarla.

Il nostro legislatore, evidentemente, andava bene in latino e il compagno di banco non deve mai avergli fregato la ragazza. Sotto lo strato di invidia che mi rode non posso fare a meno di constatare come un’adolescenza serena ed un eccesso di fiducia nel giudicare il prossimo si tramutino da grandi nell’incapacità di formulare leggi contenenti un serio criterio per verificare l’idoneità tecnico-professionale delle ditte appaltatrici a discapito della sicurezza dei lavori affidati in appalto.

Basta guardare l’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 per rendersi conto di quanto dico. Secondo il legislatore, infatti, per controllare che l’appaltatore abbia i requisiti necessari è sufficiente richiedere:

-      l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

-      un’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

Praticamente è come se, acquistando una casa, mi limitassi a pretendere dal venditore un giuramento verbale che su di essa non gravino ipoteche, stando attento che mentre lo fa non incroci le dita.

Inoltre lo scopo della verifica dell’idoneità tecnico-professionale non è solo quello di accertarsi che la ditta sia in grado di svolgere i lavori affidati, ma che possa farlo in sicurezza, tutelando i propri lavoratori e quelli delle altre imprese presenti.

Mi chiedo quale magistrato si limiterebbe ad accettare, quale prova del comportamento diligente da parte del datore di lavoro committente nell’affidamento dei lavori, una semplice iscrizione alla CCIAA e un’autocertificazione, quando lo stesso art. 89, comma 1, lett. l), nel caso dei cantieri, la definisce come “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

Pertanto non è sufficiente verificare solo che l’impresa sia in regola con i contributi o con le norme per la sicurezza (come nel caso dei documenti richiesti nell’allegato XVII per l’esecuzione della verifica di idoneità tecnico-professionale nei cantieri temporanei e mobili), quanto piuttosto che essa possegga idonee capacità tecnico organizzative di esecuzione dei lavori in sicurezza.

L’ultima speranza è affidata alla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6, la quale tra i suoi numerosi compiti ha quello di specificare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese. Considerando che il decreto che avrebbe dovuto disciplinare tali criteri doveva uscire entro maggio di quest’anno, questo è un altro duro colpo al mio ottimismo e il nostro Presidente del consiglio darà tutta la colpa a me se non usciremo dalla crisi.

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7 Commenti a “Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei propri amici”

  1. Marzio Marigo scrive:

    Il 3 come soglia psicologica?… :-)

    Ciao

    Marzio

  2. Ugo Fonzar scrive:

    Guido qualche tempo fa mi ha detto:
    “i secchioni a scuola si dividono in quelli che passano i compiti (senza chiederti niente) e quelli che non te li passano neanche a pagarli”
    (probabilmente Guido non era in classe con te) :)

    il complimento che ho ricevuto è “tu sei uno di quelli che li passa e li ha sempre passati”
    e ci ha azzeccato (meccanica, fisica e matematica… italiano e latino no, eh?…)

  3. Andrea Rotella scrive:

    @ Marzio
    Immagino la tua soglia psicologica fosse del 7, voto al di sotto del quale, ritenessi che un compito era da considerarsi andato male.
    Quelli come te li ho odiati… Poi dal 3° liceo sono entrato a far parte di quella categoria (ma solo nelle materie scientifiche) e ho dovuto convivere anche con l’odio verso me stesso :)

    @ Ugo
    Anch’io i compiti li ho sempre passati, e gratis.
    Certo, l’ho potuto fare solo dal 3° liceo in poi (vedi sopra), ma la classe mi è riconoscente o quantomeno quelli che mi erano vicini di banco.
    Lo facevo anche all’università e all’esame di fisica il professore se ne accorse, quella volta mi bocciò e all’appello successivo mi presentò un compito scritto solo per me, mentre il resto della classe copiava come poteva.
    Che tempi, e poi ci si lamenta che manca la solidarietà :)

  4. Dragan Bosnjak scrive:

    Beh io ero uno di quelli da cui tutti copiavano… Tanto anche se non volevo permetterglielo lo facevano lo stesso, così non mi opponevo più di tanto… ;)
    Tornando all’argomento: il fatto stesso che i requisiti siano diversi nei due articoli (articolo e allegato…) della stessa legge lascia un pò perplessi. Almeno chi scrive la legge non potrebbe anche leggerla dall’inizio alla fine e eliminare le incongruenze? E non fare solo il copia-incolla da venti leggi precedenti?
    Pollice giù per il legislatore, come al solito…

  5. fwspeek scrive:

    la sfida è: chi può dire che la valutazione dei rischi prevista nel punto
    b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo
    è fatta bene?
    Nell’ultima settimana mi sono arrivate delle valutazioni dei rischi come coordinatore da paura…

  6. Andrea Rotella scrive:

    Ovviamente solo le autorità competenti possono entrare nel merito di un DVR, ma caro Fwspeek, guardiamoci negli occhi: sappiamo tutti e due come, anche senza conoscere le aziende da cui provengono, la forma e l’impostazione stessa del DVR dicano tanto della loro attenzione alla tematica della sicurezza.
    Magari rispettano tutti i requisiti minimi previsti dall’articolo 28, comma 2 riguardo ai contenuti del DVR, ma questo formalmente…
    Io, fossi un committente privato che non deve rendere conto a nessuno nella scelta degli appaltatori, mi fiderei molto di alcuni indicatori “estetici” e saprei come distinguere le imprese idonee da quelle che non lo sono…
    Ciao e grazie

  7. DUVRI e dintorni | Il Blog di Andrea Rotella scrive:

    [...] Vorrei continuare la mia chiacchierata sulle questioni inerenti la sicurezza nei lavori in appalto, già iniziata col mio precedente post. [...]

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