12 ottobre 2009

DUVRI e dintorni

Vorrei continuare la mia chiacchierata sulle questioni inerenti la sicurezza nei lavori in appalto, già iniziata col mio precedente post.

L’intenzione è quella di concentrarmi su un unico comma dell’art.26 del D.Lgs. n. 81/2008, precisamente il comma 3-bis, il quale recita semplicemente (nel senso che la fa facile, lui…):

“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al coma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”

L’introduzione di questo comma è stata presentata dal Ministero del lavoro come una grande innovazione, come si comprende dalla lettura del comunicato stampa del 31 luglio 2009, immediatamente successivo all’approvazione del testo del D.Lgs. n. 106/2009, da parte del Consiglio dei ministri, nel quale si afferma:

“Ancora a titolo di esempio si consideri l’individuazione – espressamente richiesta dalle parti sociali – dei casi in cui è necessario, nei lavori in appalto, che il committente predisponga l’importante “documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni”, tra i quali non vengono inclusi i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e i lavori di breve durata. In pratica, tale documento – il quale, va ricordato, si aggiunge (e non si sostituisce) agli obblighi già imposti a committente ed appaltatore di coordinarsi tra loro e cooperare per ridurre i rischi del personale dell’appalto – viene richiesto ove il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo richieda come misura di tutela e non, invece, nelle ipotesi (si pensi alla prestazione di natura intellettuale o alla semplice fornitura di carta o di caffè ad un ufficio) di assenza di rischio da interferenza in cui esso diverrebbe un inutile fardello formale”.

E come dargli torto? E’ dai tempi in cui è stato introdotto l’obbligo di redigere il DUVRI (ancora si parlava dell’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994) che ci si interroga se fosse necessario redigerlo in ogni caso, anche in assenza di interferenze tra le lavorazioni. E non vi è altresì dubbio che fosse necessario definire dei casi concreti e chiari in cui la sua redazione potesse essere esclusa di default, in quanto “inutile fardello formale” e non semplice deroga all’obbligo generale per semplificarsi la vita.

Ma siamo sicuri che sia stato raggiunto l’obiettivo che ci si era prefissati?

Nel considerare, per esempio, che alcune delle attività il cui svolgimento espressamente esclude l’onere per il datore di lavoro committente di redigere il DUVRI erano già state individuate dalla Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come per esempio la «mera fornitura di materiali e attrezzature», tuttavia occorre ricordare che la citata Autorità ne specificava comunque l’obbligo qualora fossero necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa.

L’attuale formulazione del comma 3-bis, invece, si pone come un condono tombale grazie al quale si escludono semplicemente tutte le mere forniture, indipendentemente dalla realtà applicativa con cui esse saranno effettuate o gestite, per cui se per la fornitura dei miei materiali impiego gru o carrelli elevatori in azienda, piuttosto che la consegna di kryptonite, non si rende comunque necessaria, dalla lettura letterale del testo legislativo, la redazione di alcun documento.

Ma forse ancora più emblematica è l’ultima tra le circostanze citate quali condizioni escludenti dall’obbligo di redazione del DUVRI, precisamente, il soddisfacimento della seguente relazione:

(Durata del lavoro < due giorni) AND (assenza dei seguenti rischi: agenti cancerogeni OR agenti biologici OR atmosfere esplosive OR rischi particolari di cui all’allegato XI).

Il rilievo più importante che si può sollevare nei riguardi di questa formulazione è certamente relativo all’aver voluto ancorare l’obbligo di redazione o meno del DUVRI ad un riferimento temporale (2 giorni).  Ciò che evidentemente il nostro legislatore non ha chiaro è che, criteri come la durata, piuttosto che l’entità definita in uomini-giorno o, peggio ancora, la richiesta o meno di strumenti urbanistici come il permesso di costruire e l’ammontare dei lavori (mi riferisco, evidentemente all’art. 90, comma 11) non hanno nulla a che vedere con l’eventuale presenza o meno di rischi nei luoghi di lavoro.

La realtà, indefettibile, è una e una sola: il rischio c’è o non c’è. Qualora non ci fosse alcun rischio da interferenze, anche in presenza di lavori che si prolungano per anni, la redazione di un DUVRI sarà e continuerà ad essere un “inutile fardello formale”.

Per di più aver imposto un criterio come quello dei due giorni, senza specificare se debbano essere consecutivi o meno, composti da 24 h o da 8 h lavorative, non fa altro che alimentare i dubbi di chi vorrebbe legittimamente ricorrere a questa semplificazione in attività realmente prive di rischi, alla faccia della riduzione degli oneri formali.

E purtroppo non riesco nemmeno ad essere tenero riguardo alla scelta dei rischi in assenza dei quali, in caso di lavoro di durata inferiore 2 giorni, si potrebbe derogare  dalla redazione del DUVRI. In particolare mi sorprende l’aver voluto ancorarsi all’elenco di cui all’allegato XI, pensato e rivolto specificatamente per i lavori in cantieri temporanei e mobili, senza verificare la sua adeguatezza o meno agli altri ambienti di lavoro e senza curarsi di verificare se con esso fossero comunque raggiunte le finalità della nuova norma.

Basti pensare al fatto che da questo elenco sono esclusi i lavori in cisterne e ambienti confinati in genere o relativi ad impianti o linee sotto tensione (non aeree), per rendersi conto delle carenze contenute nell’articolo 3-bis.

Se avete perso ogni speranza, siete pessimisti… Vi ricordo che tra i compiti della Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 c’è anche quello di definire le attività per le quale non operi l’obbligo di redazione del DUVRI, “in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante”.

In effetti, forse non avete tutti i torti ad essere pessimisti.

share save 171 16 DUVRI e dintorni
Letture: 2671 | Commenti: 1 |

Un commento a “DUVRI e dintorni”

  1. Carmine. Romanelli scrive:

    Ing. Rotella,
    i suoi interrogativi sul Lgs.81si si vanno a sommare a quelli che già mi assillano, ma stò DUVRI, se sono presenti dei ragazzi (Ditta esterna)che sono li per fatti loro a lavorare sui computer e sono nello stesso stabile dove lavorano altri 150 personaggi di un’altra parrocchia che li ospita,che fanno lo stesso lavoro seduti tutto il giorno davanti a un VDT, ma a che serve il DUVRI se non ci sono rischi se non sol quello di scontrarsi alle macchinette del caffè? non si può solo fare un verbale di coordinamento dove si informa del piano di evacuazione ecc.. e se proprio si deve fare dove si prendono lo tabelle aggiornate dei costi della sicurezza?
    Ciao
    sarebbe gradita una risposta, visto che ti ho cercato per questo!
    Carmine

Scrivi il tuo commento!

Postilla è promossa da: IpsoaIl FiscoCedamUtetIndicitalia