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Postilla » Sicurezza » Il Blog di Andrea Rotella » Igiene e sicurezza del lavoro » D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 12: l’obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici

4 gennaio 2010

D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 12: l’obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici

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L’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha assegnato nuove capacità agli organismi paritetici, in particolare, oltre quella di promuovere attività di formazione, anche la possibilità di svolgere in prima persona tale compito.

Vale la pena precisare come, tuttavia, questa facoltà non debba essere intesa come ruolo privilegiato o addirittura riservato, non avendo il legislatore in alcun modo conferito a tali soggetti l’esclusiva sullo svolgimento di tale attività.

Ciò che invece appare imprescindibile, ancorchè non sanzionato, è l’obbligo del datore di lavoro di fare avvenire la formazione in “collaborazione con gli organismi paritetici” (art. 37, comma 12).

Ma cosa deve intendersi col termine di “collaborazione“?

Chiarito che lo svolgimento dell’attività formativa non è una prerogativa dell’organismo paritetico, la richiesta e l’offerta di collaborazione non può che intendersi come l’aiuto o il sostegno che l’organismo paritetico deve dare alle imprese per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo, cioè al conseguimento di una formazione sufficiente ed adeguata.

Il legislatore non fornisce indicazioni circa le modalità con la quale tale collaborazione debba essere erogata, ma è evidente che, essendo l’impresa, nella figura del datore di lavoro, il soggetto obbligato, nonché penalmente responsabile dell’obbligo formativo, essa continui a mantenere un ruolo assolutamente centrale nella scelta delle modalità e delle condizioni alle quali la formazione dovrà essere erogata, non potendo l’azienda limitarsi ad eseguire tale attività in maniera burocratica, essendo ancorata ad un obbligo di risultato, ovvero quello di garantire ai propri lavoratori una formazione sufficiente e adeguata.

L’organismo paritetico, dal canto suo, non ha alcun obbligo di risultato né tantomeno risponde direttamente del proprio operato, essendo il datore di lavoro il destinatario dell’obbligo.

Sarebbe perciò alquanto bizzarro che il datore di lavoro possa essere costretto a piegare le proprie scelte in funzione delle indicazioni o, peggio, delle “imposizioni” impartite dall’organismo paritetico al fine di ottenere la sua collaborazione, rimanendo poi egli comunque l’unico responsabile.

Questo è tanto più vero quando l’organismo paritetico impone, al fine di garantire la propria collaborazione, l’esecuzione di corsi secondo proprie modalità, programmi, orari o docenti, elementi che non forniscono a priori una certezza di risultato, specie se a fronte di corsi di formazione correttamente progettati e proposti dal RSPP, ovvero la figura alla quale la norma assegna tale compito.

Tutto questo senza considerare il fatto che, frequentemente, la sollecitudine con la quale gli organismi paritetici rispondono alle richieste delle aziende non coincide con le tempistiche e le necessità delle stesse, le quali devono procedere a garantire il diritto alla formazione nel minor tempo possibile per adempiere al dettato legislativo e garantire la sicurezza dei propri lavoratori.

In caso di infortunio il datore di lavoro non potrà giustificarsi affermando di non aver potuto procedere alla formazione perché, pur avendo richiesto la collaborazione degli organismi paritetici, non avrebbe ottenuto da essi alcuna risposta in merito…

Un ulteriore punto sul quale vale la pena soffermarsi è il duplice ruolo assegnato dal legislatore agli organismi paritetici: da un lato quello di soggetti ai quali le aziende devono richiedere la “collaborazione” per poter procedere alla formazione, dall’altro quello di “erogatori diretti di formazione”.

Se effettivamente l’organismo paritetico avesse la possibilità di porre un veto sull’attività formativa proposta dal datore di lavoro, essendo egli stesso fornitore di questo servizio, ciò richiederebbe un intervento immediato del Garante dell’antitrust per abuso della propria posizione dominante sul mercato.

Pertanto, a fronte di una richiesta di collaborazione da parte delle aziende, il ruolo dell’organismo paritetico dovrebbe essere principalmente propositivo, ovvero, partendo dalla proposta dell’azienda, analizzarne la congruità e la conformità alle richieste della norma (praticamente silente in merito allo stato attuale) e soprattutto al fabbisogno formativo dei lavoratori di quell’azienda, proponendo eventuali supporti o strumenti ulteriori in merito, ma senza alcuna velleità di volerne autenticare la validità.

Il datore di lavoro, dal canto suo, valuterà le proposte e deciderà se metterle in pratica o meno, ma senza per questo inficiare in alcun modo la validità o meno dell’avvenuta collaborazione, la quale da sempre, nelle faccende umane, prescinde dal seguire i consigli che vengono dati, in particolare quando il soggetto che se ne assume le responsabilità è solo la persona costretta a  chiedere aiuto.

Credits
Le presenti riflessioni e la voglia di esprimerle sono il frutto del Seminario sulla sicurezza tenutosi ad Aquileia il 20 dicembre scorso, organizzato dal vulcanico Ing. Ugo Fonzar.
Tra i partecipanti di quella giornata, davvero “partecipanti”, un sincero ringraziamento lo devo alla Dr.ssa Amabile Turcatel del Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza. della quale non posso che ammirare e stimare l’impegno con cui conduce la propria attività.
Letture: 14180 | Commenti: 9 |
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9 Commenti a “D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 12: l’obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici”

  1. ugo fonzar scrive:
    Scritto il 5-1-2010 alle ore 00:37

    Grazie Andrea del “vulcanico” con questo freddo ci vuole!
    NB: era il 18, il 20 eravamo sotto la neve ad aspettare l’aereo! :)

  2. francescovitelli scrive:
    Scritto il 5-1-2010 alle ore 11:06

    da “laureto in geologia” confermo che nella sessione di Aquileia, mi auguro prima di una serie, pur in ambiente sedimentario, c’erano diversi vulcani e si è potuto “respirare” veramente voglia di “fare” sicurezza. Un grazie a tutti

  3. Antonio Buccellato scrive:
    Scritto il 5-1-2010 alle ore 14:07

    Complimenti al sapiente Rotella per la sempre eccelsa chiarezza espositiva.

  4. Luca Lodi scrive:
    Scritto il 5-1-2010 alle ore 14:11

    posso limitarmi ad uno smile sufficientemente eloquente? eccolo :)

  5. franco scrive:
    Scritto il 5-1-2010 alle ore 16:13

    Il dott Rotella esprime un giudizio che ritengo erudito ma molto teorico e generalizzato.Trascura il fatto che gli organismi paritetici sono appunto… paritetici e quindi sotto il confronto dialettico delle parti sociali. Per il settore edile, in particolare, mi permetto di avanzare qualche dubbio sulla competenza in materia di formazione di molti RSPP datoriali.

  6. ugo fonzar scrive:
    Scritto il 5-1-2010 alle ore 17:25

    aggiungo, giusto per far un po’ il popolarpopulista che:
    – non tutti le associazioni datoriali sono uguali
    – non tutti gli OP sono uguali
    (nel bene e nel male)
    (colpo al cerchio e alla botte come si dice) :)

  7. Andrea Asnaghi scrive:
    Scritto il 7-1-2010 alle ore 13:51

    Bel commento, Rotella.
    Sull’osservazione di franco (n. 5) rimando, se consentito e per quanto poco simpatico, al dibattito sviluppato sul (mio) Post qui su Enti Bilaterali.

    http://andreaasnaghi.postilla.it/2009/12/01/enti-bilaterali-sono-utili-veramente/

    Al di là dei buoni esempi (che non mancano, insieme a quelli meno buoni, come dice Ugo) siamo proprio sicuri-sicuri che il confronto all’interno degli organismi bilaterali sia sempre ed automaticamente “dialettico e costruttivo” ???

  8. Andrea Rotella scrive:
    Scritto il 7-1-2010 alle ore 14:40

    Nel ringraziare tutti per la partecipazione, recepisco la critica di Franco sull’eccesso di teoria e generalizzazione contenuto nel post. In realtà il mio commento era molto più lungo, quasi il doppio, ma ho deciso di tagliarlo per facilitarne la lettura che, benché incompleta, può comunque offrire margini di discussione.

    Sul punto però ci terrei a chiarire meglio la mia posizione: io non sono critico nei confronti degli organismi paritetici. Considero la bilateralità un valore oltre che un risultato.

    Io sono critico nei confronti del legislatore il quale ha assegnato nuovi compiti a questi organismi, senza prima averne verificato le capacità.

    Per dirla tutta, a parte il settore edile nel quale i CPT sono nati già a metà anni ’70, negli altri settori, nonostante la formazione di tali organismi fosse promossa dall’art. 20 del D.Lgs. 626/94 essa è rimasta perlopiù lettera morta.

    Anche laddove furono raggiunti accordi interconfederali, essi non hanno dato frutti di rilievo e, assicuro tutti, mi spiace riconoscerlo.
    Evidentemente, da ambo le parti (sono bilaterali, quindi le responsabilità sono di entrambi), non c’è stato interesse ad investire in tal senso. Non basta fare un accordo… dopo all’OP devi fornire sedi, mezzi, capitali, organizzazione.

    Poco o nulla di tutto questo è stato fatto, tanto che l’esperienza dei CPT nel settore edile, nonostante sia straordinaria ed essi rappresentino un punto di riferimento per le imprese, è più unica che rara.

    Ora, invece, con i nuovi “superpoteri” conferiti agli OP (in particolare, art. 51, comma 3-bis), c’è un nuovo improvviso interesse e cominciano a nascere qui e là OP che sarebbero dovuti nascere 15 anni fa. La cosa sinceramente mi puzza, ma a pensar male…

    A parte questo, mi sembra comunque evidente che questi nuovi OP saranno pure bravi, animati di tanta buona volontà e persino pieni di gente che vi si dedica con spirito sociale, ma non si può dire che abbiano esperienza.

    Per concludere, il legislatore avrebbe dovuto prima di tutto fare una seria analisi dell’esistente e poi fissare precisi requisiti (mentre ha delegato a commissioni paritetiche il compito di definirli: praticamente se la cantano e se la suonano) per lo svolgimento dei nuovi compiti assegnati.

    Resta il dato di fatto che è pieno di OP che pensano di poter rifiutare la collaborazione in merito alla formazione, di poter imporre i loro programmi, orari, sedi e docenti e persino ispettori ASL che affermano che il corso non è valido senza il timbro dell’OP.

    Tutto questo non fa bene a nessuno…

  9. Andrea Rotella scrive:
    Scritto il 8-1-2010 alle ore 18:10

    Dimenticavo di chiedere scusa ad Ugo per aver confuso la data del seminario… in quei giorni il freddo ha falsato le mie prospettive temporali :)

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  • 31 dicembre 2010, antitrust, bicicletta, collaborazione, Comunicazione RLS all'INAIL, coordinatore per l'esecuzione, coordinatore per la progettazione, costi della sicurezza, culpa in eligendo, D.Lgs. n. 81/2008, Decreto sicurezza, diritto alla formazione, documento valutazione rischi, DPI, DPR 177/2011, DURC, formatore, Formazione, idoneità tecnico-professionale, Incidenti stradali, infortuni, lavori in appalto, Legge comunitaria 2008, Morti sul lavoro, nuovo decreto spazi confinati, obbligo di risultato, organismi paritetici, patente a punti, prese elettriche, procedura standardizzata, Proroga, qualificazione, Rinvio, sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro, Sorveglianza sanitaria, sospensione dell'attività imprenditoriale, spazi confinati, stress lavoro-correlato, Tassi di incidenza standardizzati, valutazione, valutazione rischi, valutazione stress, Valutazione stress lavoro correlato, visita medica preassuntiva
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