12 febbraio 2010
Art. 26, D.Lgs. 81/2008: indicazioni pratiche per eseguire la verifica dell’idoneità tecnico-professionale
Di tutti i conigli normativi che il nostro legiprestigiatore ha estratto dal cilindro del D.Lgs. n. 106/2009, uno dei più batuffolosi ed interessanti è sicuramente quello dell’articolo 27, relativo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, in cui si parla anche della cosiddetta “patente a punti” per le imprese.
L’idea di assegnare alle imprese un carnet di punti da detrarre in caso di violazioni della normativa infortunistica non è malaccio, tutt’altro, e se ha funzionato per l’indisciplinato automobilista, perché non dovrebbe funzionare anche per le imprese?
In verità, l’idea è, per l’appunto, solo un’idea… Infatti, perché essa possa trasformarsi in tangibile realtà, è necessario che la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del Testo unico, definisca i criteri di qualificazione, cosa che, per la verità doveva già essere fatta entro il 16 maggio 2009.
Ad ogni modo, le modalità che saranno indicate nel futuro decreto che disciplinerà questi sistemi di qualificazione sono le stesse che, in caso di lavori in appalto, il datore di lavoro deve impiegare per verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
In effetti, avrei dovuto scrivere “dovrebbe” impiegare, dato che il comma 1, lett. a) dell’art. 26 prevede che, in attesa del futuro (prossimo o remoto) decreto, il datore di lavoro committente dovrà limitarsi a richiedere:
- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio
- Autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
La sola ipotesi che, in caso di infortunio, il magistrato possa accontentarsi della richiesta di questi due documenti per non attribuire un’eventuale culpa in eligendo al committente è semplicemente risibile: già in passato la giurisprudenza ha avuto modo di affermare come questa verifica debba essere sostanziale, non meramente formale.
E qui di sostanziale c’è solo la carta su cui essi vengono stampati, dato che nessuno dei due documenti richiesti è in grado di dare altra informazione che vada oltre la semplice constatazione che l’impresa è abilitata ad “operare” (teniamo anche presente che l’iscrizione alla CCIAA, fatta eccezione per autoriparatori, impiantisti, imprese di disinfestazione e facchinaggio, è ottenibile sostanzialmente con un’autocertificazione), ma nulla sappiamo sulla sua capacità di “saper operare” e, soprattutto, di “saper operare in sicurezza“, fine ultimo della verifica dell’idoneità tecnico-professionale. Per questo bisogna fidarsi della sua autocertificazione
Vediamo allora come integrare questi documenti con ulteriori richieste che possano essere utili al datore di lavoro committente per fare una buona verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici:
– Documento unico di regolarità contributiva: questo documento garantisce che l’impresa abbia pagato i contributi, sollevando così il committente dalla responsabilità solidale, vigente anch’essa, riguardo al mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi. Avendo il DURC una durata di tre mesi, alla sua scadenza, esso dovrà essere nuovamente richiesto all’impresa;
– Dichiarazione dell’organico medio-annuo ed organigramma dell’impresa: questo documento ha la finalità di verificare l’effettiva forza lavoro dell’impresa appaltatrice e le sue capacità organizzative, comprendenti per esempio, la presenza di preposti e/o dirigenti in grado di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati all’impresa, aspetto che benché non espressamente richiesto dall’articolo 26, è senz’altro un punto di qualificazione importante;
– Nominativi delle figure della sicurezza e copie degli attestati di avvenuta formazione: la richiesta ha lo scopo di verificare se l’azienda ha effettivamente adempiuto ai requisiti di base della normativa in materia di sicurezza. I soggetti di cui sopra saranno, perlomeno: responsabile del servizio di prevenzione e protezione (in tutti i casi), medico competente (ove previsto), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (qualora eletto o designato dai lavoratori), addetti alla gestione delle emergenze destinati allo specifico appalto (i quali dovranno essere in numero sufficiente), dirigenti e preposti (in funzione dell’effettiva dimensione dell’impresa). La conoscenza di tali nominativi sarà in ogni caso utile nella successiva fase di redazione del DUVRI;
– Curriculum dell’impresa che riporti in evidenza lavori della stessa specie di quelli richiesti nell’appalto specifico, eseguiti negli ultimi tre anni: la richiesta ha lo scopo di evidenziare l’esperienza dell’impresa. Nel documento dovranno essere contenuti, oltre alla descrizione del lavoro effettivamente svolto, anche i nominativi dei committenti per i quali l’impresa ha operato o opera;
– Relazione degli infortuni e delle malattie professionali dichiarate negli ultimi tre anni: è questo un dato molto rilevante poiché caratterizza fortemente la tendenza infortunistica dell’impresa;
– Possesso di una certificazione OHSAS 18001: in verità sono molto poche le imprese a possedere una certificazione simile, peraltro facoltativa, ma può essere richiesto in alternativa la dichiarazione del possesso di un modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, esimente dalla responsabilità amministrativa delle imprese;
– Copia degli attestati di formazione dei lavoratori ed elenco dei dispositivi di protezione individuali ad essi consegnati: anche in questo caso si tratta di verificare il rispetto degli adempimenti di base previsti dalla norma. La data dell’ultima formazione che i lavoratori hanno ricevuta è fortemente indicativa dell’attenzione che l’impresa ha nei confronti degli aspetti culturali della sicurezza.
– Elenco delle macchine ed attrezzature che l’impresa intende impiegare per lo svolgimento del lavoro, dichiarazione se esse sono di proprietà o meno dell’impresa e presenza o meno del marchio CE: simile elenco è anch’esso indice della professionalità dell’impresa e della sua capacità di saper prevedere con quali modalità svolgere il lavoro che le sarà assegnato. Inoltre, in alcuni casi, il possesso di alcune macchine o attrezzature, che sono state in passato oggetto di importanti investimenti per l’impresa, potrebbe servire a giustificare il costo più o meno basso dell’offerta economica presentata, dato che se esso è già stato ammortizzato, l’impresa sarà in grado di fare offerte più basse rispetto alla concorrente che dovrà provvedere al suo noleggio.
– l’aver ottenuto la riduzione del premio infortunistico INAIL nel primo biennio di attività o, in alternativa, dopo il primo biennio ai sensi degli artt. 20 e 24 – Modalità di Applicazione della Tariffa dei premi INAIL – approvata con D.M. 12 dicembre 2000 (per le aziende soggette al DPR 602/1970, tale riduzione può essere applicata solo per i dipendenti)
– non aver subito provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dall’art. 14 del D.lgs.81/2008 (per utilizzo di manodopera non regolare o per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
Inserisco anche un modello per la richiesta di questi documenti: Modello di verifica dell’idoneità tecnico professionale.pdf
Se qualcuno vuole aggiungere altre idee, la cosa sarebbe senz’altro gradita e questo post potrebbe diventare un utile work in progress sull’argomento, in attesa che le istituzioni facciano il loro dovere.
Scritto il 13-2-2010 alle ore 14:48
Aggiungerei (per far un po’ di sensibilizzazione) una serie di dichiarazioni (con le “x” bastano per non far tanta carta – in parte si sovrappongono alle tue)
• di aver effettuato la valutazione dei rischi secondo quanto previsto dall’ art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
• di possedere tutti gli attestati di conformità e le certificazioni di attrezzature di lavoro e opere provvisionali che saranno utilizzate nei lavori;
• che le attrezzature di lavoro e opere provvisionali sono conformi alle disposizioni regolamentari di recepimento delle direttive europee o all’allegato V del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
• che tutti i lavoratori alle ns dipendenze: sono coperti da assicurazione INAIL e INPS; sono in regola con i versamenti contributivi; sono in possesso di capacità professionali adeguate in base ai lavori dati a loro da svolgere; sono stati informati e formati (tramite opuscoli, incontri in aula e sul posto di lavoro e secondo quanto previsto dagli artt. artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) sui rischi specifici delle loro attività; sono dotati di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale inerenti alla propria tipologia di lavoro; sono sottoposti a tutti i controlli sanitari, tramite visite mediche, a seconda del rischio specifico a cui ogni lavoratore è esposto;
• che ogni eventuale variazione del personale che effettuerà interventi presso il vs stabilimento/sito verrà tempestivamente comunicata per vs benestare;
• che verranno trasmesse al ns personale le informazioni contenute nel Vs DUVRI e/o che farà riferimento al Vs referente interno;
• che non sono previsti sub-appalti da parte ns / qualora fossero previsti elencare le aziende in sub-appalto;
• di esser in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell’attività (fornitura di beni o prestazioni di servizi) e certificazioni inerenti l’appalto in oggetto (es.: autorizzazioni, iscrizioni ad albi, ecc.);
• che siamo dotati di copertura Assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (stipulata con una Compagnia di assicurazione per un importo adeguato al tipo di opera da realizzare, con un massimale unico per sinistro che comprenda altresì tutti i rischi, ivi compreso il fermo produttivo; la polizza deve comprendere la “R.C. postuma” (per l’esecuzione di opere strutturali e/o portanti) o la “R.C. di fornitura” (negli altri casi);
• che fornirà e farà esporre il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Si impegna, su richiesta della committente a fornire i dati di cui sopra con i tempi tecnici richiesti.
Poi una fotocopia della carta di identità di chi firma (legale rappresentante).
Poi però, con tutto sta roba, bisogna leggerla e “validare” la capacità tecnico – professionale con possibili sorprese…
giusto?
Grazie Andrea!
Scritto il 15-2-2010 alle ore 09:15
[…] Indicazioni pratiche per eseguire la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di Andrea Rotella (ursamaior): il titolo dice tutto… […]
Scritto il 1-3-2010 alle ore 13:16
Bel tema. L’intervento di Ugo, sia pure molto utile, mi sembra voler “trascendere” (in senso positivo) verso una lista dei “desiderata” di ciò che si vorrebbe trovare nel controllo da committente ad appaltatore, oltre che a integrare il quesito specifico che si era posto Rotella.
Mi permetto di aggiungere ciò che viene solo affrontato in maniera tangenziale:
*) dichiarazione che la gestione del personale occupato, compresi i contratti individuali stessi ed il trattamento economico-normativo dei lavoratori impiegati nell’appalto , corrisponde alla normativa sul lavoro e sulla legislazione sociale.
Mi spiego. Il durc o la dichiarazione di versamento dei contributi non sono sufficienti ad enucleare la consistenza giuridica dei rapporti di lavoro in essere e della loro gestione, risolvendosi poi tutto ciò in problematiche come:
– mancata dichiarazione di orari regolari (queli esercitati nell’appalto – problema frequentissimo) ;
– gestione di rapporti formalmente esistenti ma con tipologie irregolari o borderline;
– gestione di rapporti non correttamente inquadrati (si pensi alla forma di gestione certe cooperative, ad esempio).
E potrei continuare.
Ovvio che qui, ripeto, si passa dalla mera verifica tecnico-professionale (giustamente descritta da Rotella come capacità di saper operare e quindi anche di per sè prevenire) ad una valutazione di affidabilità, che è (a logica) parente strettissima della valutazione precedente, e che io ritengo sempre indispensabile in un appalto, ma su cui si rischia di andare su altri temi rispetto all’art. 26.
Tanto per fare un esempio banale, una ditta che non paga i contributi e non è quindi durcabile NON è un bell’esempio e pone determinati rischi economici al committente (in alcuni casi si pone addirittura il divieto di utilizzarla) , ma potrebbe avere una ottima capacità tecnica ed organizzativa (anche sotto il profilo della sicurezza) mentre il mancato pagamento contributivo potrebbe scaturire da altri fattori.
Scritto il 1-3-2010 alle ore 13:28
ottimo
mi rivolgo allora ai due Andrea (Asnaghi e Rotella) e a chi ha voglia di rispondere
e chiedo
se trovo sul DURC
“Con il presente documento si dichiara che l’impresa …”
e al posto dei … c’è “non ci si pronuncia” relativamente alla regolarità contributiva, significa che il funzionario ha paura di ritorsioni mafiose personali? O che altro?
(è un fatto vero e non inventato!!!)
Scritto il 1-3-2010 alle ore 13:31
Andrea (posso permettermi la confidenza?
) fantastico intervento.
Mi preme sottolineare che questo requisito da te suggerito, si pone perfettamente in linea con un altro obiettivo del committente: quello di non vedersi sospendere le lavorazioni perchè all’impresa esecutrice è stata sospesa l’attività imprenditoriale per aver superato la soglia del 20% di lavoratori “in nero”.
Questa tua indicazione e quella di Ugo relativa alla conformità delle attrezzature ai requisiti dell’Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008, faranno certamente parte del modello che ho suggerito in calce al mio intervento e che provvederò ad aggiornare.
Grazie mille
Scritto il 1-3-2010 alle ore 13:35
Ugo, dimmi che stai scherzando!!!
Non ho mai letto una cosa simile, del resto non capisco nemmeno da dove essa possa essere tratta dato che l’impresa o è in regola o non lo è.
Si può discutere se queste regole siano a volte troppo rigide e non tengano conto di alcune situazioni di difficoltà dell’impresa che potrebbero benissimo essere giustificata, ma ciò non esime l’ente che rilascia il DURC a dare il giudizio finale.
Di fronte ad un DURC simile, mi vedrei costretto a rifiutare comunque l’opera dell’impresa non essendo nelle condizioni di valutarne l’idoneità tecnico-professionale
Scritto il 1-3-2010 alle ore 21:46
non sto scherzando l’ho visto con i miei occhi…
Scritto il 2-3-2010 alle ore 15:50
Modello di verifica in fondo al post aggiornato, grazie per i suggerimenti (ne attendo altri)
Scritto il 2-3-2010 alle ore 21:20
[…] un fac.simile e un ragionamento completo e blindato? leggete qui e scaricate […]
Scritto il 2-3-2010 alle ore 23:57
buongiorno caro Ugo e “amici di Ugo” (se mi posso permettere).
Vedo che l’idoneità tecnico-professionale suggerita è un’escalation di doc. da aggiungere e inserire, in linea con il principio “meno burocrazia e più fatti”. Beh, io non sono d’accordo con tutta questa carta “straccia”, con queti adempimenti che stanno facendo lievitare i costi delle imprese e come in molte certificazioni di qualità portano solo falsa sicurezza nelle aziende. Personalmente ho potto constatare che molte imprese di medie-grandi dimensioni sono sempre ok con tutti i doc. poi però parli con i loro operai o subappaltatori e non sanno nemmeno cos’è un POS…. non sanno neppure cos’è un DPI di 3a classe, etc.etc…. Però conoscono molto bene i funzionari della P.A. e come si possono ottenere favori come (controlli pilotati), sanno bene come non pagare i subappaltatori e contestare lavori fatti con sacrificio e competenza. Io credo che un serio controllo da parte dei cse sulle caratteristiche delle attrezzature, loro documentata manutenzione, e un controllo accurato sulla reale formazione degli addetti ai lavori sia il 70% dell’idoneità tecnico-professionale, a cui aggiungere il solito durc e cciaa. Infine riguardo al problema del durc non valido proporrei di usufruire una parte del sal per pagare gli eventuali ammanchi esistenti, contribuendo a far lavorare delle persone che lo meritano, sbloccando i lavori al committente e creando collaborazione e sinergia tra gli enti pubblici e le imprese, cosa che manca quasi sempre e che invece sarà sempre più necessaria se si vuole uscire da questa situazione paradossale. Ciao Ugo, un grazie ancora per le tue mail…ciao Maurilio
Scritto il 3-3-2010 alle ore 00:13
Grande Maurilio!
Grazie! 
Scritto il 3-3-2010 alle ore 00:23
troppo gentile Ugo, troppo buono…. ciao
Scritto il 3-3-2010 alle ore 08:52
Io invece non sono molto d’accordo con Maurilio.
A partire dal suggerimento di imporre al CSE (dunque parliamo di cantieri) un ruolo di “sceriffo” che non gli compete, come se già non gli bastasse come il suo ruolo sia già abbastanza frainteso dagli organi di vigilanza.
Chi deve fare la verifica dell’idoneità tecnico professionale è il committente e solo lui (o il responsabile dei lavori, evidentemente) e q
Scritto il 3-3-2010 alle ore 09:19
[scusate continuo il commento precedente, mi è partito il tasto invio]
Io invece non sono molto d’accordo con Maurilio.
A partire dal suggerimento di imporre al CSE (dunque parliamo di cantieri) un ruolo di “sceriffo” che non gli compete, come se già non gli bastasse come il suo ruolo sia già abbastanza frainteso dagli organi di vigilanza.
Chi deve fare la verifica dell’idoneità tecnico professionale è il committente e solo lui (o il responsabile dei lavori, evidentemente) e questo perché è effettivamente lui il Deus ex machina nel cantiere, è lui che si deve assumere la responsabilità di affidare o non affidare un incarico ad un’impresa, ma soprattutto perché questa selezione deve essere fatta a monte non in fase di esecuzione come dice Maurilio.
La constatazione di Maurilio secondo la quale le imprese di medio-grandi dimensioni sono sempre in regola con i documenti, ma poi non sanno che cos’è un POS o un DPI di III cat., non dovrebbe portare alle conclusioni a cui lui è giunto, ma piuttosto a chiedersi: ci si è limitati a chiedere la carta o ne sono stati verificati i suoi contenuti?
Perché insisto, la questione non è svolgere burocraticamente tale attività, ma svolgerla con la diligenza necessaria per passare al vaglio le imprese. E, mi permetta Maurilio, dubito che se chi controlla la documentazione è una persona esperta non saprà rendersi conto se dietro quella carta c’è o non c’è competenza, BASTA SEMPLICEMENTE VEDERE COME E’ SCRITTA.
Non capisco poi la questione che la richiesta dei documenti faccia lievitare i costi: quella è tutta documentazione che l’impresa deve avere a prescindere, non chiedo nulla di più, anzi mi limito a delle autocertificazioni laddove mi è sufficiente un’assunzione di responsabilità da parte del dichiarante (quando l’allegato XVII invece pretendeva di fornire in copia i libretti di manutenzione delle macchine, quella sì che era documentazione inutile).
Mi permetto di dire che un committente scafato (quando il lavoro è di una certa entità in particolare), dovrebbe impiegare tre minuti a capire con chi ha a che fare e prendere le conseguenti decisioni. Figuriamoci se non può rendersi conto se l’impresa adotta comportamenti come quelli descritti da Maurilio… Diciamo che al solito si vuol far finta di crederci, ma non diciamo che l’attività di verifica è inutile. Essa è e sarà inutile solo nella misura in cui la si vuol mantenere tale
Scritto il 4-3-2010 alle ore 00:44
Sono piena
Scritto il 4-3-2010 alle ore 01:22
continuo- (Scusate per prima, è scappato l’enter anche a me…)
Sono pienamente d’accordo con Andrea R.(va benissimo il tu e la confidenza, Andrea … in altri lidi io sono “andry” e tu “ursamaior” …) ; un operatore mediamente esperto non si lascia ingannare dalla carta, ma attraverso essa fiuta “il pacco” abbastanza agevolmente.
Ma qui vorrei ritornare ad un punto, su cui avete glissato via in precedenza.
Vi rivelo un mio personale cruccio: da molti anni (non sarebbe carino dire quanti) promuovo con successi alterni fra i miei clienti e … dintorni una cultura della legalità che – per quanto riguarda gli appalti – li costringe a prendere in considerazione in maniera seria l’esame concreto e giuridico dell’appaltatore e già giù fino all’ultimo subappaltatore; ricordo peraltro che fino all’ottobre 2003 imperversava una legge piuttosto severa (la 1369/60) che in quanto ad appalti e manodopera era estremamente rigida.
Tuttavia fino ad un pochino (anche un bel po’) dopo l’avvento del dlgs 626 e del suo famigerato art. 7 gli appalti più o meno NON SE LI FILAVA NESSUNO.
Da qualche anno , ed ancor più dopo l’81/2008 e prima, il decreto Bersani e soprattutto la 247, ecco che il problema è venuto alla ribalta.
Oggi come oggi non vi è tecnico che non pontifichi (posso permettermi ? talvolta anche spropositando…) su questo o quel documento.
Dico questo perchè intravedo nella presente lista (peraltro meritoria e che apprezzo molto, non ho cambiato idea) un pericolo: quello quel “talebano” (nel senso di irriducibile ma non altrettanto raziocinante) il quale non vuol sentire ragione se manca questo o quel documento della sua personale ed irreprensibile check-list, da cui litigi, discussioni etc. etc.
Tanto se il talebano sta dalla parte del committente (per la famosa “legge della lince : chi ha in mano i soldi vince”) impone spesso oneri pesanti a piacere (per lo più cartacei, e qui un po’ ha ragione Maurilio: si gioca a perseguire qualcosa di reale o semplicemente e solamente a pararsi il xxxx ?).
nel contempo, basta spostare due dritte al talebano (che magari ha un’ottima cultura tecnica ma una scarsa preparazione giuridico-amministrativa…) e voilà … il gioco è fatto …
Tutto questo per ribadire (e non vuol essere una provocazione) : nell’esame di un appalto, anche leggendo Voi, sembra tutto ridotto ad un complesso di “626 e dintorni”: così non è … e le condizioni di possibilità dell’utilizzo di personale in outsorcing (vogliamo parlare di appalto, di distacco, di somministrazione, di subfornitura, dei contratti esperibili, etc etc ?), delle condizioni di legittimità, di liceità ed i relativi controlli, i ripari, anche tecnico-giuridici rappresentano una problematica ampia e complessa.
gli artt . 26 e 27 pongono una questione in termini di mera verifica tecnico-professionale (fondamentale ai fini della sicurezza) , ma vi sono aspetti giuridici che devono permeare la cultura dell’impresa (estremizzo: fare la verifica tecnico-professional-documentale di un appaltatore FITTIZIO ha senso ? eppure, volete sapere quante volte capita ?)
siamo sicuri sicuri che chi fa il vostro lavoro possiede non tanto le capacità intellettuali (ci mancherebbe…) ma le competenze e gli strumenti concreti per portare avanti queste analisi che a livello preliminare (= posso farlo) mi appaiono ancora più basiche di quelle immediatamente successive (=posso farlo CON TE) ?
del resto, propria la mancanza a livello generale di questa cultura giuridica spiega molte cose …
– la proliferazione ancor oggi di cooperative e consorzi di mero contenitore/dispenser di personale;
-la proliferazione di contratti di somministrazione irregolari ed illeciti,ed altrettanto di appalti e distacchi (soprattuto verso il pubblico);
– la gestione di lavori con contratti improbabili (ho visto cantieri con 20-30 muratori inquadrati come “lavoratori a progetto” : ha senso chiedere un durc o è meglio domandare addirittura una bella pistola per spararsi ?) .
in questo contesto c’è molto da fare, a mio avviso, e ci sono delle competenze che in sinergia professionale devono essere porte (e devono essere fatte arrivare) alle imprese
spero di essermi spiegato, l’ora è quella che è …
Scritto il 4-3-2010 alle ore 04:59
ottime osservazioni di cui non posso che condividere e poi apprendere, imparandone e facendo memoria per “le prossime volte” i contenuti
se è apparso (scusa ursa) che esultavo di quanto detto da Maurilio è stato un abbaglio: applaudivo a lui (alla sua bella persona)
Scritto il 4-3-2010 alle ore 10:14
@ Ugo: Ma che fai su postilla alle 5:00 di mattina?
Mi dà molto da riflettere quanto scritto da Andrea… sinceramente.
Io, devo dir la verità, sono un fan sfegatato del rispetto delle competenze, per cui non mi sognerei mai di invadere competenze proprie di altre discipline, come quelle in possesso di Andrea.
E’ pur vero che la verifica dell’idoneità tecnico-professionale è una, benchè debba comprendere al suo interne verifiche proprie della materia antifortunistica, altre della materia lavoristica e chissà cos’altro ancora.
Ma, in questo senso, le aziende (anche piccole) non sono sprovviste di strumenti. Frequentemente non hanno un consulente che li assista sotto il punto di vista della sicurezza sul lavoro, ma in compenso un consulente del lavoro non manca mai e questi è un’importante interfaccia, sia perchè spesso è il primo soggetto con il quale l’impresa si relaziona al momento della sua apertura, sia perchè deve godere della sua piena fiducia.
Dunque i consigli alle aziende che possono arrivare da un consulente del lavoro, possono essere fondamentali
Insomma, spero che la riflessione di Andrea colga il segno e che si vada verso una maggiore sinergie tra diverse competenze.
Una precisazione ulteriore si rende necessaria.
I suggerimenti all’interno del post e riportati nel modello, sono suggerimenti, per l’appunto.
Non trattandosi di appalti pubblici, nei quali la selezione avviene con regole definite (che piacciano o meno), qui il committente è libero di regolarsi come meglio crede se l’impresa non è in grado di presentare questo o quel documento.
Vorrei insistere sul fatto che la presentazione della carta è un passaggio preliminare, ma la vera verifica si determina con la capacità da parte del committente (o dei suoi consulenti) di leggere cosa c’è “dietro” quella carta.
E guardando in trasparenza la filigrana della carta, spesso si riescono a intuire tante cose, ve l’assicuro…
Aggiungo inoltre un’altra riflessione: ora noi stiamo ragionando per soggetti astratti (committente, impresa e consulente), ma dietro questi soggetti, si nascondono ovviamente delle persone.
E la gestione di un appalto, oltre che dal rispetto di regole è fatta mediante una gestione di rapporti che, se correttamente impostati in un’ottica di reciproca fiducia, spesso rendono l’insieme molto elastico a beneficio di tutti, superando la rigidezza delle regole.
Ma come spesso accade la prima impressione ha un impatto fondamentale nella costruzione dei rapporti.
Ad esempio, la serietà stessa con la quale il committente imposta la verifica dell’idoneità tecnico-professionale è un segnale importante per l’impresa che ha così anche l’immediata percezione di come sarà la successiva gestione dei lavori in appalto.
Analogamente, un’impresa in grado di soddisfare velocemente le richieste del committente fin dalla fase di verifica, è un segnale certamente positivo per il committente che sarà così incentivato a dare la necessaria fiducia all’appaltatore.
Insomma tutto il contenuto di questo post è un possibile punto di partenza. La sua applicazione pratica deve essere vista caso per caso.
E’ chiaro che se l’impresa collabora con me da eoni, non chiederò tutti questi documenti, ma mi limiterò a quelli minimi necessari a soddisfare il dettato normativo ed a quelli tesi a verificare, nel caso di affidamento di lavori di tipologia diversa da quelli svolti in passato, che abbia le capacità per eseguire anche questi nuovi lavori.
Con imprese mai viste, il discorso sarà diverso
Scritto il 4-3-2010 alle ore 12:57
Andrea, se posso aggiungere una cosina (poi smetto, giuro!) , non volevo certo costruire “steccati” di competenze (poi a ben vedere qui “l’infiltrato” sarei io
).
Mi ponevo al contrario il problema di come costruire una assistenza a tutto campo.
Nella piccola e media azienda, che rappresenta l’ambito della mia attività, constato spesso come l’importante (e al tempo stesso il difficile…) è FAR ARRIVARE un certo tipo di informazione e costruirvi intorno un percorso coerente e coeso.
Di solito, a seconda dei rapporti fiduciari o del tipo di assistenza arrivi tu (consulente sicurezza) o arrivo io (cons. del lavoro); o meglio si pongono queste alternative:
– non arriva nessuno (tragedia), si va sul sentito dire, sul fai da te, sul copia-incolla etc;
– arriva uno solo , e quindi manca la competenza dell’altro (da un certo punto di vista la tua competenza è più “vitale” della mia, meglio un rapporto di lavoro sbagliato che un volo di 20 metri, ma meglio ancora sarebbe nessuno dei due);
– arriviamo tutti e due: quando va bene è una ridondanza (maggiori costi, maggiori energie spese) quando va meno bene vi è anche una situazione di parziale incomprensione (involontaria, è solo che non sempre si parla la stessa lingua o si hanno sensibilità su punti differenti).
Vedrei invece come vincente l’idea di una soluzione integrata (non sto cercando lavoro
) ab origine, cioè di una offerta coordinata che copra gli aspetti più importanti del problema, sia tecnici che giuridici.
Scritto il 4-3-2010 alle ore 13:14
Avevo compreso bene, davo proprio questa lettura del tuo intervento e la trovo una cosa intelligente, sicuramente da promuovere e sperimentare (io già lo faccio con altre professionalità, i consulenti del lavoro mi mancano
).
La parola “sinergia” che avevi utilizzato precedentemente è illuminante al proposito.
Grazie
Scritto il 5-3-2010 alle ore 22:12
[…] Provate a legger questo però : http://andrearotella.postilla.it/2010/02/12/art-26-dlgs-812008-indicazioni-pratiche-per-eseguire-la-… […]
Scritto il 6-3-2010 alle ore 01:20
Buonasera, chiedo scusa per il tempo trascorso dal mio precedente intervento ma…ho sempre davvero poco tempo a disposizione ….per leggervi ed imparare … certo devo dire di essermi sentito un po’ “attaccato” rispetto alle mie opinioni, ma sono abituato ad imparare dagli errori e anche qui sto imparando molto da Voi e naturalmente Vi ringrazio sinceramente.
Certo tengo a precisare che le mie opinioni escono per così dire più dal cuore che dal cervello perchè, ho notato che molti lavoratori e relativi d.d.l., spesso non sanno nemmeno scrivere il loro nome in stampatello o dove firmare il registro (in caso di un corso ad esempio).
Però poi penso che molte di queste persone hanno contribuito a ricostruire ad esempio il Friuli dopo il terremoto, hanno costruito l’Udine e la Tolmezzo degli ultimi 30 anni, a restaurare Trieste, Venezia (posso solo parlare della storia che conosco naturalmente); queste persone sono proprio quelle che chiamerei a rivestire i pilastri a faccia vista o il caminetto (perché lavorano da veri artisti, in quanto lo sono, ma costano meno della metà) se ne avessi uno.
Ecco, quello che voglio evidenziare, è che il D.Lgs.81/08 s.m.i., non ha tenuto in considerazione i curriculum e le professionalità esistenti anzi, pone tutte le ditte e lavoratori iscritti alla CCIAA sullo stesso piano (anche se il REA è da 4 cifre e non da 6).
Ora, chiedo di nuovo: secondo voi questi nostri rappresentanti ( eh si queste persone rappresentano la creatività e la bravura del nostro territorio), prima di fare un lavoro perdono una settimana al mese a “far carte”…. No, credo di no, penso che andranno a prender lavori più abbordabili (ma non perché non sanno lavorare o non sono organizzati).
E’ chiaro che oggi i tempi sono cambiati ed è giusto essere preparati ad affrontare quella crescita che il Legislatore pretende in fatto di sicurezza ma, siamo davvero sicuri che questa “crescita” sia sostenibile e sia giusto pretenderla da tutti allo stesso modo e livello?
E poi ancora mi chiedo: Non è forse stato il caso della Tyessen Krupp il motivo dell’81/08…
Non è alla Fincantieri che accadono le peggiori tragedie ?
Vogliamo parlare dell’amianto oppure del CVM ? Vogliamo parlare dei fanghi di Grado ?
No, ditemi di cosa stiamo parlando quando si parla di idoneità tecnico-professionale cioè i requisiti tecnici, organizzativi, morali e tutto quello che ci volete mettere perché un’azienda sia seria verso i propri lavoratori, e naturalmente verso il territorio circostante. Vogliamo parlare di quale idoneità tecnico-professionale i nostri armatori hanno preteso prima di mandare le loro navi a smaltire in Bangladesh, dai loro appaltatori?… (vedi il servizio dell’altra sera) sul Italia1. Vogliamo parlare della costruzione del nuovo oleificio all’A…. C….. e le imposizioni al negativo alle imprese in subappalto (anche da parte di DL e CSE) ?
Ora il comittente ha tutti i diritti e anche doveri, ma…senza toglier nulla a nessuno, credo che generalizzare e pretendere da tutti allo stesso modo una serie di documenti di un certo spessore, “a volte” sia mal calibrato… Stiamo mandando a casa i nostri bravi artigiani, li stiamo soffocando di carte e adempimenti, di burocrazia e aria fritta….
Ripeto che condivido pienamente i vostri principi e ammiro la vostra preparazione, ma forse stiamo rivolgendo troppe attenzioni e professionalità nella direzione sbagliata…
Riguardo all’art.26, l’idoneità t.p., la vedo come documentazione da produrre per la prima stesura del DUVRI, che sicuramente è la vera novità del sistema sicurezza in quanto pretende che ci sia un coinvolgimento diretto tra tutte la parti attive del rapporto imprenditoriale (d.d.l., impresa appaltante, lavoratori di entrambe le parti) anche fuori dei cantieri, anzi al pari di questi… ed è proprio nell’espletare le richieste delle procedure del DUVRI che ci si accorge se sia il caso di cambiare appaltatore o blindarlo ad eseguire interventi in merito alla sicurezza. Certamente una documentazione completa aiuterà tutti a capire fin da subito lo spessore dell’interlocutore ma, non sempre corrisponde al vero (vedi sopra).
Sicuramente una documentazione ben scritta fa notare LO SPESSORE DI CHI L’HA SCRITTA, ma… è sufficiente ?
Riguardo al pensiero della sinergia tra addetti ai lavori beh, l’ho detto sopra, auspico che anche le Istituzioni entrino a far squadra e non solo a castigare…
Infine il mio pensiero và alle CCIAA di Tutta Italia…
Sapete cos’è La Commissione dell’ Albo Imprese Artigiane ?
Mi dite a che serve ?
Eh si, perché a me risulta che per iscriverti alla CCIAA devi dimostrare di esistere, di avere almeno una cazzuola, un secchio e un “fraton”, poi sei a posto, hai i Requisiti Tecnico Professionali, puoi esercitare l’attività….
Ma scusate, se nell’elenco delle cose da dimostrare a tale Commissione di Esperti ci aggiungiamo la formazione artt.34, 36, 45, 46, 70-73, siamo già a buon punto. Se poi ci aggiungiamo la copia d’acquisto dei DPI, un POS (che se fatto benino già contiene il 90% dei dati che richiedereste con le autocertificazioni) e delle valutazioni dei rischi Rumore e Vibrazioni o meglio la CCIAA nei costi d’iscrizione consegna le schede dei CPT in base alle attività da svolgere, non abbiamo già eseguito un ottimo lavoro ?… ed ecco che il nostro Cert. D’Iscr. alla CCIAA risulta finalmente un VERO REQUISITO TECNICO PROFESSIONALE “CERTIFICATO”. Che ne dite ?
così anche la ditta di piccole dimensioni che ha adempiuto a tutto ciò è facilitata ad operare e può finalmente pensare a lavorare… che è quello per cui ha aperto la P.I. e contribuisce allo sviluppo economico del paese…
beh ora mi fermo e scusate per le lungaggini e la mia scarsa preparazione… ciao
Scritto il 7-3-2010 alle ore 11:02
Avendo solennemente promesso di smetterla di intervenire solo qualche giorno fa, posso solo permettermi di collegare sinergicamente questo intervento di Maurilio al post del 5 marzo 2010 di Dragan Bosniak sulla Responsabilità Sociale ?
Sposo in pieno l’idea di Maurilio di pervenire ad una massiccia semplificazione burocratica, ma vorrei anche aggiungere solo che troppo spesso la capacità di eseguire a regola d’arte determinati lavori non si sposa con una capacità ed una sensibilità imprenditoriale in genere.
Scritto il 8-3-2010 alle ore 11:53
Non posso che sperare che Andrea NON mantenga la sua minaccia di “non intervento”, anzi spero che continui a dare il suo contributo su questo argomento, dato che, a mio avviso, è su di esso che si genera un cortocircuito non indifferente tra lavoro e sicurezza e i suoi pareri sono molto significativi.
Maurilio, grazie per il tuo ulteriore intervento. L’ho molto apprezzato e mi dispiace se il nostro precedente disaccordo ti ha dato la sensazione dell’attacco, ma lo capisco. Del resto è difficile trasmettere il senso reale delle parole dietro delle fredde schermate, per quante emoticons si possano impiegare
Detto questo, il tuo ultimo intervento trova la mia piena approvazione; ti dico di più: il problema vero è proprio quello che tu sollevi…
Lo Stato non si assume la responsabilità di effettuare lui la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, delegando alle aziende questo onere.
Come infatti scrivevo nel mio post, e come tu sottolinei, l’esistenza stessa della grande parte delle imprese operanti in Italia è consentita mediante la ridicola iscrizione alla camera di commercio, alla quale nemmeno interessa (sei stato troppo buono
) se hai un secchio e una cazzuola, figuriamoci se questo pezzo di carta possa essere ritenuto un requisito qualificante.
Chiaramente questo è il vero problema: che si consenta a chiunque di operare, ponendosi semmai successivamente l’interrogativo se effettivamente ne possegga le capacità.
E’ questa una lettura a mio avviso eccessivamente liberale della prima parte dell’art. 41 della Costituzione: si consente a chiunque di esercitare e poi si pensa a gestire in seconda battuta eventuali contrasti tra iniziativa privata economica e sicurezza (senza di fatto nemmno dare gli strumenti, che vergogna!).
Ma non ci sarebbe nulla di male ad un approccio simile (in fondo anche questa è una strategia come altre) se nel fare le leggi non si ragionasse in teoria, ma si guardasse la realtà attuale:
– un mercato del lavoro che privilegia imprese non in regola,
– una condizione economica sociale che spinge i committenti essenzialmente verso la convenienza economica (senza considerare che questa deriva proprio dal mancato rispetto delle regole del lavoro e della sicurezza)
– una condizione economica e sociale che piega le imprese a certi “compromessi” perchè lo Stato non fornisce strumenti adeguati per affrontare le regole e le barriere che egli stesso pone, principalmente in termini di costo del lavoro.
Tuttavia, oggi bisogna pur uscire da questo circuito, non fosse altro perchè l’evidenza statistica dimostra che sugli appalti e sul lavoro atipico (precario) si sta concentrando la massima parte del fenomeno infortunistico italiano. E qui parliamo di salute, sicurezza, dignità, la stessa dignità che sembra oggi venire solo dalla certezza del posto di lavoro (dove siamo arrivati… Anzi, dove ci hanno portati), non importa a scapito di cosa…
La terziarizzazione di manodopera, col ricorso ad imprese esterne o a lavoratori “esterni”, pone problematiche immense che prima si pensava fossero relegate principalmente nei cantieri e che oggi invece riguardano praticamente tutte le aziende e questo già suppone la necessità di un cambio di mentalità (si pensi solo all’approccio di “non ingerenza” tra committente e appaltatore che imperava fino a qualche anno fa e che oggi invece è completamente stravolto, imponendo al committente di assumersi le sue responsabilità sacrosante).
Purtroppo, dunque, pur condividendo e facendo mie le tue perplessità sull’attuale inesistenza di un sistema di qualificazione a monte di tutto questo, bisogna fare qualcosa per arginare questi fenomeni.
Questa è proprio l’ottica sulla base della quale propongo oggi questa lista di documenti e di accertamenti da eseguire.
Se è evidente che il problema è proprio la selezione tra chi opera in sicurezza e chi non lo fa, e se è altrettanto evidente che tale selezione deve essere operata ” ex ante”, allora in considerazione del fatto che in questo discorso lo Stato è assente (se fossi la Commissione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008 che ha tra i suoi compiti quello di definire i criteri di qualificazione, non dormirei la notte pur di risolvere questo problema), tocca a noi lavorare per sopperire a queste deficienze e, a mio avviso, questi strumenti sono i più indolori che si possano pretendere e quantomeno hanno l’indiscutibile vantaggio di essere efficaci (a differenza di una iscrizione CCIAA e di un’autocertificazione)
Scritto il 8-3-2010 alle ore 20:50
“se fossi la Commissione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008 che ha tra i suoi compiti quello di definire i criteri di qualificazione” farei un copia e incolla di questa lista e la pubblicherei in due minuti netti
invece TAAAANTA NANNA TAAAANNTA NANNAAA
Scritto il 8-3-2010 alle ore 22:11
Caro Ugo già oggi volevo confermare ad Andrea che approvo pienamente le sue conclusioni, confermando che questo confronto è stato per me fondamentale per vedere da un altro punto di vista la verifica dell’idoneità tecnico-professionale; anch’io mi auguro che le Istituzioni aprano gli occhi cercando di farsi carico dei loro compiti, magari facendosi anche aiutare da professionisti di altissimo livello come Andrea (non credo servano molte parole per capire quando uno è un “grande” come dici tu, e questa è anche la mia opinione)… ciao
Scritto il 11-3-2010 alle ore 12:02
Caro Andrea, la mia non era una minaccia ma un “riguardo”.
Però visto che insisti, a puro titolo di apporto inserito in un contesto semiludico (se posso, d’altronde se uno mi spara un termine come “legiprestigiatore” mi sento abilitato…) ti/vi racconto alcune piccole (davvero minime) cose che se rischiano di andare fuori dal tema fondante – potrebbero essere comunque utili in caso di questi controlli.
1) il certificato ccia, a volerlo ben guardare,contiene anche un discreto numero di info, o ex converso, di trappole :
– la ditta è certificabile ma, benchè esistente ed operante da anni, sul certificato della ccia risuta “inattiva”. Non crediate che sia così banale: quando una società si costituisce, il notaio (per non saper nè leggere nè scrivere – il che per un notaio è un male, a veder bene) apre formalmente la denuncia in Ccia ma non si pone il problema di iniziare contestualmente l’attività (che potrebbe richiedere titoli abilitativi etc. di cui il notaio non si occupa normalmente), cosa a cui però poi non pensa più nessuno. Voi non avete idea di quante aziende mi arrivano in studio con questo “problemino” .
– la ditta è attiva, ma esercita una attività non compresa fra quelle del suo oggetto sociale (senza commenti) .
– la ditta è attiva ed esercita un’attività fra quelle del suo oggetto sociale, di cui però non ha dichiarato l’inizio attività in CCIA (ultimo esempio: una azienda che esercita di fatto da anni l’attività di impiantistica avendo dichiarato l’attività di manutenzioni edili : Nb l’ha fatto apposta perchè il titolare i requisiti impiantistici li ha “spesi” per un’altra azienda …) e quindi anche fiscalmente etc. etc.
2. Sempre in questo filone di pensiero, si colloca anche il controllo che l’attività Inail denunciata (la voce di rischio) sia CONGRUA rispetto ai lavori eseguiti. Ultimo eclatante caso ? un’azienda individuale impiantistica che ha il titolare ed i lavoratori assicurati con il tasso Inail del …fotografo ! spiegazione: “vent’anni fa, quando ho iniziato facevo il fotografo, poi ho cambiato attività (ma vaaa ?) ma non ho pensato di cambiare l’Inail”.
Osservazioni oltre il limite della banalità, mi rendo ben conto, che però a volte, all’interno di un contesto ben più importante, rischiano di essere sottovalutate e/o date per scontate (e che invece possono essere oggetto di verifica immediata) .
Scritto il 11-3-2010 alle ore 12:17
lol, grazie per le precisazioni (meno male che sei stato irriguardoso
).
Il punto 2 è molto importante. Quale documento suggerisci richiedere perchè si possa eseguire questa verifica?
Scritto il 11-3-2010 alle ore 12:36
molto semplice:
ditta nuova: il certificato di assicurazione Inail (la “risposta” di Inail alla denuncia aziendale) che soecifica le voci di rischio attivate da inail
ditta esistente: il mod. 20 sm che le aziende ricevono ogni anno da Inail verso fine anno, un foglio singolo con le indicazioni riassuntive della loro posizione: voci di rischio, incidenza, tassi applicati (anno trascorso e il prossimo) eventi definiti ed oscillazione.
basta chiedere l’ultimo …
a voler essere ultrapignoli, rimane semrpe la possbilità residuale che il rischio sia stato variato dalla data del modello al momento della presentazione (ma la permanenza della validità dei dati presentati si può far autocertificare dal cliente in calce alla copia del modello o, uno per tutti, con la lettera di presentazione dei vari documenti)
Scritto il 11-3-2010 alle ore 13:00
Ma veramente grazie.
Adesso aggiorno il modello inserendo anche questo requisito e allegherò anche una guida che spieghi il senso di ogni singola voce, così chi deve procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale può liberamente decidere cosa chiedere o meno.
Scritto il 11-3-2010 alle ore 18:20
Modello aggiornato.
Ho anche inserito una guida sul significato dei singoli documenti richiesti e i ringraziamenti ad Ugo e Andrea
Scritto il 2-5-2010 alle ore 10:14
Ho una domanda sulla valutazione dei rischi interferenziali in ambito MINERARIO in fase di gara.
Il titolare emette il DSSC solo a contratti assegnati e non è tenuto, ai sensi della 624/96 art.9, a fornire dettagliate informazioni sul luogo di lavoro ecc.
Se è vero questo, dovrebbe anche essere dispensato dal chiedere la valutazione dei costi interferenziali almeno in fase di gara.
mi potete aiutare?
grazie
Scritto il 2-5-2010 alle ore 11:04
Personalmente ritengo che lei abbia ragione.
Il D.Lgs. n. 624/1996 rappresenta tuttora la legge speciale per il settore delle industrie estrattive.
L’art. 1, comma 3 di tale disposizione afferma che il D.Lgs. n. 626/1994 (all’epoca vigente) si dovesse applicare solo nelle parti per le quali il D.Lgs. n. 624/1996 non avesse diversamente disposto.
E per ciò che concerne le attività affidate a terzi, il D.Lgs. n. 624/1996 aveva in effetti diversamente disposto, precisando che l’allora vigente art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 (il corrispettivo dell’attuale art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008) si applicasse solo con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lett. a).
Peraltro, vale la pena ricordare che la previsione del computo dei costi per la sicurezza fu uno degli ultimi provvedimenti che modificarono il testo del D.Lgs. n. 626/1994 e dunque, non essendo una “novità” dell’attuale normativa, si può ritenere che le modalità di applicazione di questo specifico punto del D.Lgs. n. 81/2008 debbano essere coerenti con quanto era già previsto precedentemente.
Infine, a conferma di quanto appena detto, segnalo l’esistenza dei commi 2 e 3 dell’articolo 304 del D.Lgs. n. 81/2008 i quali recitano espressamente:
“2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
3. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.”
Dunque, ai sensi del succitato comma 3, non essendo ancora stato emanato alcun decreto di armonizzazione, nel caso di lavori affidati a terzi nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 624/1996, si applicano solo le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, corrispondente all’art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 626/1994 (oltre ovviamente a tutto ciò che invece è diversamente disposto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 624/1996)
Scritto il 4-5-2010 alle ore 06:48
Grazie di tutto Dott. Rotella e per la disponibilità , il suo blog è un bene per noi professionisti.
Scritto il 20-1-2011 alle ore 15:42
Buongiorno a tutti,
chiedo cortesemente al Dott. Rotella e a tutti i commentatori se avete notizie in merito al coinvolgimento di una azienda straniera alla presentazione della documentazione attestante i requisiti tecnico professionali. Mi spiego : se la ditta appaltatrice è straniera e fruisce macchinari e servizi di assistenza dall’estero come può presentare della documentazione o certificazione riferita a leggi o decreti italiani ?
Grazie in anticipo per l’attenzione.
Scritto il 20-1-2011 alle ore 16:10
Non mi risulta vi sia alcunchè di codificato in merito.
Ad ogni modo se la ditta appaltatrice estera è comunque europea, il paese al quale appartiene possiederà una normativa in materia di sicurezza derivante dalle medesime direttive comunitarie dalle queli deriva il D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto avranno anch’essi l’omologo del DVR, RSPP, etc.
Ritengo che non sia possibile fare altro se non agire con la massima diligenza possibile, cercando di individuare i punti di contatto tra le normative italiane e quelle degli altri paesi.
Scritto il 20-1-2011 alle ore 20:24
buonasera,è possibile avere chiarimenti in merito all’appalto ?
è un lavoro pubblico ?
il settore dell’appalto?
il bando o l’appalto richiamavano tutti i requisiti di cui al D.Lgs.81/08 s.m.i.?
….grazie…
buona serata
Maurilio Terribile
Scritto il 20-1-2011 alle ore 22:45
Cari Dott. Rotella e Maurilio,
buonasera e grazie per i Vostri commenti. Si tratta di interventi di manutenzione, sostituzione parti con relativi montaggi e smontaggi su macchine per la produzione di materie plastiche.
Non è un lavoro pubblico in quanto si tratta di azienda privata.
E’ inoltre difficile definire appalto un intervento di manutenzione ordinaria o a seguito di guasto.
Di nuovo grazie e Cordiali Saluti,
Massimo
Scritto il 21-1-2011 alle ore 09:39
Caro Massimo,
ribadisco che, se la ditta è europea non devi preoccuparti perchè già nel paese di provenienza avranno una legislazione simile alla nostra.
Pertanto, io richiederei tassativamente:
– dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza (che è l’equivalente alla nostra CCIAA)
– Per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, la normativa vigente (Reg. CEE 1408/71 e succ.), prevede che ciascun lavoratore straniero impiegato in Italia (Distacco), abbia preventivamente presentato presso le autorità competenti del proprio paese, tramite il suo datore di lavoro, il modello E101 europeo che attesta l’assoggettamento del lavoratore alla legislazione previdenziale che lo stato di appartenenza applica. Lo scarichi qui: http://www.inps.it/modulistica/compila.asp?TextSearch=E101&lingua=i&lang=i&intra=0&cf=&cerca=cerca
– una verifica generale del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari
etc.
Diciamo che questa è la documentazione di base per eseguire una verifica dell’idoneità tecnico-professionale.
Poi, ovviamnet dovrai richiedere che sia redatto DVR, che sia stata fatta la formazione, consegnatoi i DPI, etc.
Scritto il 10-3-2011 alle ore 16:22
Buongiorno a tutti,
intervengo in quanto dubbioso riguardo alla verifica dell’idoneità tecnico professionale delle aziende appaltatrici nel condominio.
Io ho poco esperienza in materia, mi occupo da poco di aggiornare i DUVRI. Devo quindi contattare le aziende appaltatrici nel condominio e chiedere loro i documenti per verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa.
Mi capita spesso che mi venga risposto: “ma come, volete tutta questa documentazione qua?” oppure “a noi nessuno ha mai richiesto questa documentazione” o addirittura “la legge sulla privacy non le consente di chiedermi queste cose” (n.b. :io non lavoro per l’amministratore del condiminio, ma per una società incaricata dall’amm.re di aggiornare i DUVRI del suo condominio.
Quindi capirete la difficoltà nel ricevere tutti i documenti da tutte le ditte.
Una “scorciatoia” che faciliterebbe di molto il lavoro, la ha proposta ugo: un documento unico fatto di autodichiarazioni.
Cosa dite: può andare bene?
Oppure, quali sono i documenti strettamente necessari e quelli che si possono anche non ricevere dall’azienda?
Ultima cosa: se ho capito bene, questa documentazione non serve per aggiornare il DUVRI, ma per lo più per verificare la serietà e professionalità dell’azienda con cui il condominio opera.
Quindi io, volendo (è una supposizione, non ho la minima intenzione di farlo!) posso anche fare finta di niente, chiedere solo il DURC all’impresa, aggiornare il DUVRI e dire niente all’amm.re???
Vi ringrazio anticipatamente per l’aiuto.
Scritto il 22-3-2011 alle ore 18:29
Per quanto non strettamente attinente alle domande poste, dò per scontato che il condominio abbia dei lavoratori propri, altrimenti in effetti l’intero quesito andrebbe a monte, in quanto non si applicherebbe l’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008
Premesso questo andiamo per ordine.
1) la proposta di Ugo di chiedere delle semplici autocertificazioni (copia dell’iscrizione alla CCIAA a parte) è assolutamente percorribile, ma consente unicamente di tutelarsi sotto il punto di vista formale. Non consente invece al committente di rendersi effettivamente conto se l’impresa appaltatrice sia effettivamente tecnicamente idonea o meno e, di conseguenza, non rimuove il problema che consiste nell’evitare che certi soggetti entrano in “casa mia”
2)I documenti strettamente necessari sono quelli previsti dall’articolo 26 (ad oggi), ovvero:
– Certificato di iscrizione alla CCIAA
– Autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
Tutto il resto è facoltativo
3) hai capito bene, il DUVRI non c’entra nulla in tutto ciò. Però attenzione che nemmeno la richiesta del DURC è strettamente obbligatoria ai sensi dell’articolo 26.
Grazie
Scritto il 13-10-2011 alle ore 16:08
Ciao Andrea,
ti ringrazio, anche se in ritardo, della risposta.
Mi trovo a mesi di distanza con ancora dei dubbi.
Ho molta confusione, non molto sulla documentazione da richiedere ai fornitori, ma sul quando richiederla.
Per spiegarmi meglio faccio un esempio concreto.
Diciamo che io sono l’amministratore di un condominio che ha le seguenti ditte che operano/opereranno in caso di bisogno:
ascensorista
elettricista
ditta pulizie
giardiniere
manutenzione centrale termica
manutenzione mezzi antincendio
di questi fornitori, operano periodicamente, cioè sono sicuri di operare un tot di volte all’anno, solo l’ascensorista (magari ogni 6 mesi (periodo ipotetico) per il collaudo), ditta pulizie (mettiamo una volta a settimana), giardiniere (1 volta al mese), e manutenzione antincendio (2 volte all’anno).
i rimanenti (elettricista, manut. centrale termica ecc…) vengono chiamati a lavorare in condominio solo in caso di guasti.
io da amministratore, per adempiere al T.U. 81/2008, cosa faccio?
redigo il DUVRI per il condominio contattando le imprese sopra elencate e chiedendogli i due documenti obbligatori? (iscrizione camera di commercio e autocert. idoneità tecnico professionale)
è mia facoltà richiedere DURC e documentazione aggiuntiva per verificare meglio l’idoneità dell’impresa? quindi, richiedendo un’autocertificazione in cui l’impresa dichiara di essere in regola con INPS e INAIL, di aver effettuato la valutazione dei rischi, di possedere tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni necessaria per svolgere l’attività, ecc… sono coperto nel caso succeda qualcosa?
è difficile che ci siano controlli quando un elettricista sostituisce una presa, un idraulico un tubo, la ditta di pulizie pulisce, ecc…
però in caso di un grosso lavoro (ristrutturazione appartamento, rifacimento facciata), quindi in caso di lavoro in cui è necessario un permesso da parte del comune i controlli potrebbero esserci.
quindi è giusto far firmare alle imprese solo l’autodichiarazione che allego a fine pagina, e invece in caso di lavori con permesso comunale richiedere il DURC e altri documenti delle ditte coinvolte nei lavori, perché dubito che in caso di controlli le autorità competenti si accontentino di un’autocertificazione unica.
Regge il mio ragionamento?
Non è che sto cercando un modo per ingannare la legge, sto cercando di capire come fare al meglio il mio lavoro.
cambia qualcosa se il condominio ha il portinaio o no?
_________________________________________________________
Io sottoscritto/a _______________________________________nato/a a _____________________ il ____/____/______, residente a _______________ in Corso/Via/Piazza _____________________ Comune________________ Provincia__________in qualità di_____________________________ _______________________________della ditta ____________________________ con sede legale in_____________________________ n° ______ Comune_______________ provincia__________ partita IVA______________________
Consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. n. 76, del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO
o che il Datore di lavoro_________________________________________________________
o che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è__________________________
o che il medico competente è _____________________________________________________
o che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è_____________________________
o che l’addetto all’antincendio è __________________________________________________
o che l’addetto al primo soccorso è ________________________________________________
o che i dipendenti sono:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• di possedere tutti requisiti di idoneita’ tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
• di aver effettuato la valutazione dei rischi secondo quanto previsto dall’ art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
• di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
• di possedere tutti requisiti di idoneita’ tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
• di possedere tutti gli attestati di conformità e le certificazioni di attrezzature di lavoro e opere provvisionali che saranno utilizzate nei lavori;
• che le attrezzature di lavoro e opere provvisionali sono conformi alle disposizioni regolamentari di recepimento delle direttive europee o all’allegato V del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
• che tutti i lavoratori alle ns dipendenze: sono coperti da assicurazione INAIL e INPS; sono in regola con i versamenti contributivi; sono in possesso di capacità professionali adeguate in base ai lavori dati a loro da svolgere; sono stati informati e formati (tramite opuscoli, incontri in aula e sul posto di lavoro e secondo quanto previsto dagli artt. artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) sui rischi specifici delle loro attività; sono dotati di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale inerenti alla propria tipologia di lavoro; sono sottoposti a tutti i controlli sanitari, tramite visite mediche, a seconda del rischio specifico a cui ogni lavoratore è esposto;
• che ogni eventuale variazione del personale che effettuerà interventi presso il vs stabilimento/sito verrà tempestivamente comunicata per vs benestare;
• che verranno trasmesse al ns personale le informazioni contenute nel Vs DUVRI e/o che farà riferimento al Vs referente interno;
• che non sono previsti sub-appalti da parte ns / qualora fossero previsti elencare le aziende in sub-appalto;
• di esser in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell’attività (fornitura di beni o prestazioni di servizi) e certificazioni inerenti l’appalto in oggetto (es.: autorizzazioni, iscrizioni ad albi, ecc.);
• che siamo dotati di copertura Assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (stipulata con una Compagnia di assicurazione per un importo adeguato al tipo di opera da realizzare, con un massimale unico per sinistro che comprenda altresì tutti i rischi, ivi compreso il fermo produttivo; la polizza deve comprendere la “R.C. postuma” (per l’esecuzione di opere strutturali e/o portanti) o la “R.C. di fornitura” (negli altri casi);
• che fornirà e farà esporre il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Allegare OBBLIGATORIAMENTE:
– DURC in corso di validità
– Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
– Fotocopia di un documento di identità del dichiarante
Sarà facoltà e indice di maggior idoneità tecnica-professionale da parte del dichiarante, fornire la documentazione attestante le dichiarazioni sopra fornite.
Scritto il 18-10-2011 alle ore 13:26
Diciamo che cambia tutto se il condominio ha o meno un portiere o qualunque altra persona indentificabile come lavoratore ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008.
Senza questa prima, preliminare e fondamentale distinzione non è possibile dare precise indicazioni.
Ciao
Scritto il 24-2-2015 alle ore 11:18
chiedo a chi può essermi d’aiuto:
. all’interno di un appalto privato, la non regolarità del DURC implica per forza non affidare i lavori all’azienda?
. il committente, sempre nell’appalto privato, è responsabile per il mancato versamento contributivo
esclusivamente al periodo temporale del proprio cantiere?
Grazie
Scritto il 26-2-2015 alle ore 14:33
Lei può anche affidare l’appalto assumendosi la responsabilità solidale del mancato versamento contributivo.
Tale responsabilità solidale opera solo per il credito maturato dal lavoratore in forza dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro.