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L'insostenibile leggerezza del rischio

Il Blog di Andrea Rotella

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Postilla » Sicurezza » Il Blog di Andrea Rotella » Igiene e sicurezza del lavoro » Nuovo decreto spazi confinati: viaggio nell’iperuranio

11 novembre 2011

Nuovo decreto spazi confinati: viaggio nell’iperuranio

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Se il buon giorno si vede dal mattino, si prospetta un diluvio.

Fresco come un ovetto di giornata, croccante come il pane appena sfornato, il nuovo DPR n. 177/2011 merita certamente alcuni commenti, non fosse altro per l’importanza dell’argomento trattato: la sicurezza negli spazi confinati.

Commenti che farei partire dal titolo del decreto: “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

D’accordo che la rubrica di una legge non è legge, ma essa però può servire a spiegare il contenuto della norma. Ed allora la domanda è: perché la scelta del termine confinanti?

Possiamo con certezza escludere che si tratti di un errore di ortografia (alcuni pensano volesse scrivere confinati). Solo una persona in malafede potrebbe pensare che il legislatore scriva le leggi senza leggerle. Se ciò fosse vero, si chiamerebbero semplicemente scrivi, non leggi. E lui sarebbe uno scrivatore, non un legislatore. Gli antichi dicevano nomen omen…

Dunque ci deve essere qualche recondita motivazione, non immediatamente comprensibile ai nostri occhi.

L’ipotesi più accreditata, ma se volete anche la più semplice e quella di immediata interpretazione, è che il regolamento si applichi anche agli ambienti adiacenti a quelli sospetti di inquinamento (confinanti, per l’appunto). Come dire: definita una zona a rischio di inquinamento, si allarga il suo perimetro comprendendone all’interno gli ambienti confinanti per ottenere, diciamo, una zona di rispetto.

Io, tuttavia, ho un’ipotesi che meglio si attaglia alle caratteristiche del nostro legislatore comprendendone il fine ultimo, se volete la sua escatologia.

Platone definiva l’iperuranio come lo spazio confinante al nostro cielo, ma esterno ad esso, in cui risiedono le idee. Ecco, probabilmente il nostro legislatore intende qualificare le imprese o i lavoratori autonomi destinati ad operare nello spazio confinante, o meglio, nell’iperuranio. Forse per trovare suoi degni successori…

Chiarito dunque l’ambito in cui ci muoviamo, passiamo al campo di applicazione del decreto (scaricate l’allegato per meglio seguire), definito dai commi 2 e 3 dell’articolo 1.

Vedremo come quella di una visione iperuranica dell’universo da parte del legislatore sia certamente l’ipotesi più probabile.

Dal comma 2 si evincono quali siano gli ambienti nei quali si debbono svolgere le lavorazioni oggetto di qualificazione da parte del decreto, ovvero il campo di applicazione:

ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. n. 81/2008, e ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3

Come si vede, il decreto non si applica solo agli spazi confinati (o confinanti che dir si voglia), ma il suo campo di applicazione è ancorato alle definizioni di alcuni ambienti definiti nel D.Lgs. n. 81/2008 e precisamente:

–       art. 66: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri

–       art. 121: pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, con possibile presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi

–       Allegato IV, punto 3: tubazioni, canalizzazioni e recipienti, quali vasche, serbatoi e simili

Questi e non altri.

Che sia all’art. 66 che all’art. 121 la definizione dell’ambiente non possa prescindere dal rischio derivante dalla presenza di gas all’interno di tali ambienti è evidente anche dal fatto che il legislatore iperuranico li definisce ambienti sospetti di inquinamento. Dunque per capire se si rientra nel campo di applicazione della norma, non basta che l’ambiente rientri tra quelli citati nei due articoli, ma essi devono presentare rischi derivanti dal rilascio di gas.

Pertanto, tanto per capirci, sono esclusi da questa definizione ambienti, pur ricadenti nell’elenco di cui agli artt. 66 e 121, in cui i rischi derivano da polveri, sia sotto il profilo tossicologico o di formazione di ATEX, ma anche quegli ambienti nei quali i rischi siano di altra natura, per esempio meccanici, elettrici, ecc.

Dunque, un’impresa destinata ad operare in uno scavo in cui si possa escludere la presenza di gas non necessiterà di alcuna specifica qualificazione, né si applicheranno le misure previste dal DPR 177/2011, anche se saranno presenti altri rischi tipici degli spazi confinati, per esempio il seppellimento.

Il successivo comma 3 del decreto è ancora più sconcertante e conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la concezione metafisica della sicurezza secondo il nostro legislatore.

In esso infatti si circoscrive l’attività di verifica tecnico professionale da parte del committente ai soli casi in cui si ricada nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero ai lavori in appalto, prestazione d’opera o somministrazione nei quali il committente sia un datore di lavoro.

In due parole, se un privato cittadino dovesse aver bisogno di eseguire un’attività di manutenzione nella propria piscina (spazio confinato ai sensi dell’allegato IV, punto 3), non sarebbe tenuto ad eseguire alcuna specifica attività di verifica della qualificazione dell’impresa ad eseguire lavori del genere.

Evidentemente non sono abbastanza qualificato ad operare nello spazio confinante ed iperuranico, ma francamente fatico a comprendere questa distinzione, dato che il rischio è sostanzialmente legato all’ambiente in cui si svolgono le lavorazioni, non solo alla circostanza che esse siano o meno appaltate da un datore di lavoro o da un privato cittadino…

L’articolo 2 del DPR n. 177/2011, ci riporta alla realtà ed in esso sono contenute senz’altro norme apprezzabili, anche perché con esse si superano gli attuali limiti dell’art. 26 relativamente alle modalità con cui eseguire la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di un’impresa, fornendo alcune indicazioni che certamente vanno nella direzione di una vera e propria qualificazione delle imprese.

Tra le norme apprezzabili, vale la pena citare:

–       presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto

–       informazione e formazione e addestramento di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

–       DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei e  di addestramento al loro uso

–       DURC e integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore

–       Subappalti specificatamente autorizzati dal committente (anche se questo è già previsto nel codice civile, non fa male ribadirlo)

Qualche piccolo dubbio lo sollevo sul concetto di 30% della forza lavoro con esperienza triennale nel settore degli spazi confinati… Se da un lato è bene puntare finalmente sul concetto di esperienza e di curriculum, dall’altro mi chiedo: ma perché, fatti 100 i lavoratori di un’azienda, ben 30 debbano essere esperti di spazi confinati, anche se magari le attività della stessa prevedono che solo 3 di loro lavorino in spazi confinati? Forse per forza lavoro intendeva solo la squadra di lavoratori assegnata al singolo appalto?

Se il decreto si fosse limitato a fare quello che si era prefissato di fare (definire le modalità di qualificazione), a questo punto avremmo potuto dire che tutto è bene anche se inizia male.

Ma l’ultravitaminizzato legislatore, galvanizzato dall’aver scritto qualcosa di utile, ha forse ritenuto che un decreto di soli 2 articoli non bastasse e, poiché il dominio dei numeri interi positivi è superiormente illimitato, ha deciso di scrivere anche l’articolo 3 e Dio solo sa dove sarebbe potuto arrivare.

Se l’articolo 2, contiene norme apprezzabili scritte durante una visita illuminata oltre la volta celeste di platonica concezione, l’articolo 3 è evidentemente frutto di una peperonata ingerita la sera poco prima di andare a dormire che deve aver turbato il sogno del legislatore.

In esso infatti, al comma 1, si prevede che prima dell’accesso ai luoghi definiti nel campo di applicazione, debba essere eseguita apposita attività di informazione. Fin qui nulla di strano, se non fosse che è previsto che tale attività non duri meno di un giorno!

Ancora una volta ammetto la mia mancata idoneità ad operare nell’iperuranio, ma non capisco nemmeno lontanamente cosa si intenda raggiungere con questa indicazione.

Sostanzialmente il nostro ha ritenuto che, indipendentemente dai rischi che possano esservi concretamente, si necessiti di almeno un giorno (ed oso sperare che si riferisse ad una giornata lavorativa di 8 ore, non ad un giorno solare di 24 h).

E se l’attività fosse ripetitiva, per cui si debba tutti i giorni entrare in quel medesimo spazio confinato, con quei medesimi rischi, tutte le volte si dovrà ripetere l’informazione dei lavoratori per almeno una giornata? A mio avviso, oltre che a raddoppiarsi inutilmente il numero di giorni di lavoro (giacchè anche per un intervento di un giorno o meno è richiesto almeno un ulteriore giorno di formazione), si arriverà all’alienazione dei lavoratori che si sentiranno ripetere, a giorni alterni, sempre le stesse cose.

E poi siamo davvero sicuri che un giorno sia il tempo minimo necessario per trasferire ai lavoratori le conoscenze necessarie? Quali studi, ricerche, analisi, indagini di mercato avranno spinto il nostro legislatore ad usare il “giorno” come unità di misura non frazionabile dell’informazione negli spazi confinati?

E che la peperonata fosse particolarmente pesante è anche dimostrato dall’obbligo del successivo comma 2 di individuare un rappresentante del committente in possesso della formazione, informazione ed addestramento  di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) e f).

Peccato che la citata lett. c) non parli assolutamente di formazione, informazione e addestramento….

Devo ammettere che a questo punto la mia convinzione che il legislatore fosse in viaggio nell’iperuranio quando ha scritto questa norma ha traballato. Ammetto di aver dubitato.

Poi ho ripensato agli ultimi capolavori normativi di cui ci ha omaggiato e ora non vacillo più.

Letture: 57137 | Commenti: 23 |
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23 Commenti a “Nuovo decreto spazi confinati: viaggio nell’iperuranio”

  1. Antonio Cappa scrive:
    Scritto il 11-11-2011 alle ore 14:57

    Andrea, togli quel “ma però”! E ricordati che sei ingegnere prima che filosofo!
    Non si può che concordare con l’analisi. Diverse cose buone, alcune baggianate colossali.
    Attendo curioso i contenuti formativi da emanarsi.

  2. ugo fonzar scrive:
    Scritto il 11-11-2011 alle ore 15:41

    Il “legislatore” non sa cosa è un luogo confinato – questa è la verità.

    Se uno ci va a lavorare per un paio di ore capisce di cosa si tratta e scrive immediatamente un DPR migliore e soprattutto UTILE… per scrivere decentemente basta aver avuto 6+ in italiano alle superiori (io avevo voti più bassi a dir il vero…)

    grazie Andrea, ci hai “risollevato” il 11.11.11 ;)

  3. Nuovo decreto spazi confinati: viaggio nell’iperuranio | studioFonzar's Blog scrive:
    Scritto il 11-11-2011 alle ore 15:44

    […] Di Andrea Rotella Nuovo decreto spazi confinati: viaggio nell’iperuranio […]

  4. Jonny Burigo scrive:
    Scritto il 11-11-2011 alle ore 16:34

    buon giorno Andrea,
    secondo l’articolo 1 comma f devo formare anche il datore di lavoro…… comodo per un azienda di 2000 dipendenti che manda l’unico manutentore interno a lavorare in uno spazio confinato
    grazie

  5. franz scrive:
    Scritto il 11-11-2011 alle ore 17:52

    è stato scritto da un consulente per fare la formazione al datore di lavoro….chiudendolo in un ambiente confinato / confinandolo….a presto

  6. ugo fonzar scrive:
    Scritto il 11-11-2011 alle ore 17:57

    Jonny, non è così,
    ma siamo a disposizione ;)

  7. Daniele Stefani scrive:
    Scritto il 11-11-2011 alle ore 19:54

    Economicamente parlando chi dovrà far fare la manutenzione degli impianti di filtrazione a maniche o cartucce o con altri filtri, in cui il personale deve entrare in uno spazio confinato per effettuare tali operazioni, si troverà a spendere più del doppio.

    Fra trasferta personale + le ore di formazione a carico del committente (che paga un suo dipendente o il consulente esterno in grado di formare il personale) vitto, magari l’alloggio se ci si è fermati in zona, i filtri e lo smaltimento.Non c’è che dire.

    Già non fanno le manutenzioni, figuriamoci poi.

  8. DANNY scrive:
    Scritto il 15-11-2011 alle ore 10:53

    Mamma mia, l’iperuranio, per me è stato un terrore alle interrogazioni del liceo.
    Io credo che abbia scritto questo decreto, il mio professore, che incompreso dalla maggior parte della classe, ha pensato di vendicarsi scrivendo l’ennesima astrusità normativa.
    Serviranno un centinaio di interpretazioni da parte di chiunque, con casini per le imprese, e soprattutto, dei bei soldoni per la mafia delle attività di formazione.
    Infatti è chiaro che il business è la formazione, o c’è ancora chi pensa che le “Leggi” siano scritte così male solo per incompetenza?
    Il problema dell’Italia che lavora è il legislatore.
    Qualunque cosa fai hai sempre il dubbio di sbagliare, con il ricatto delle sanzioni, quelle sì, da iperuranio. Non se ne può più, o si cambiano le persone o è la fine.

  9. NaCaSa scrive:
    Scritto il 15-11-2011 alle ore 14:51

    Ed il “libretto formativo (del cittadino)” su cui si dovrebbe aver traccia della esperienza maturata per quei Lavoratori che non hanno un contratto a tempo indeterminato ?? esiste veramente oppure è ancora nella fase sperimentale iniziata 3 anni fa ??.
    Ed all’art 2 comma 1 lettera D quando si parla di informazione e formazione articolo 34 e 37 del Dlgs 81/2008 ??? a me quel 34 sembrerebbe un 36, dove si parla di informazione
    http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#036
    e non 34 dove si parla di datore di lavoro che fa anche RSPP (ok che al 34 si parla anche di formazione specifica per datore di lavoro rspp …. ma nel DPR 177 non si fa alcun riferimento a datore di lavoro che fa RSPP ma solo a datore di lavoro che partecipa alla attività insieme agli altri lavoratori) ??

  10. pasquale scrive:
    Scritto il 15-11-2011 alle ore 16:50

    BELLO MIO…sei troppo un mito.
    per me puoi fare il ministro del lavoro.
    curerò io la tua immagine alle prossime elezioni
    ho già il TUO programma.

    DALLA ‘NDUJA ALLO SPAZIO CONFINANTE
    …VOTA ROTELLA

  11. ugo fonzar scrive:
    Scritto il 15-11-2011 alle ore 17:17

    a parte gli scherzi
    la preparazione e la serietà di andrea rotella
    oltre alla sua ironia e intelligenza
    sbriciolano quasi tutti quelli del ns parlamento e senato… non so se però messa così è un complimento ;)

  12. Paolo scrive:
    Scritto il 15-11-2011 alle ore 19:23

    Ma non bastava stabilire che gli interventi su aree inquinate e negli spazi confinati dovessero essere effettuati da ditte in possesso di apposita certificazione questo ovviamente nel caso di affidamento a terzi? Così chi affida il servizio non deve compiere alcunchè.
    Constato che stiamo parlando di umana stupidità: come si fa a calarsi in una cisterna che ha contenuto materiali pericolosi senza adeguate protezioni e senza strumenti per uscirne?

  13. Andrea Rotella scrive:
    Scritto il 15-11-2011 alle ore 19:48

    @ Paolo:
    non è semplice stupidità, anzi magari lo fosse: si potrebbe concludere che gli spazi confinati hanno il merito di aiutare l’evoluzione attraverso la selezione naturale.
    In verità gli spazi confinati fin da epoche remote hanno mietuto vittime proprio per la loro capacità di non apparire pericolosi, nascondendo i propri rischi dietro un’apparente, placida tranquillità.
    Se una cisterna può fare paura ad alcuni, quanti avrebbero paura di entrare in una piscina vuota o in una vasca a cielo aperto? Eppure ne sono morti 6 così a Mineo…

  14. catanoso scrive:
    Scritto il 16-11-2011 alle ore 20:24

    Ancora non avete visto niente!
    Gli stessi che hanno scritto il DPR 177/2011 stanno lavorando sul decreto per la qualificazione delle imprese e lav-aut.
    Se serve posso fornire gli indirizzi mail a cui inoltrare delle sonore pernacchie con gli emoticons.

  15. ugo fonzar scrive:
    Scritto il 16-11-2011 alle ore 20:51

    no
    basta che li facciamo assumere 1 settimana come interinali e che passino 2 gg in uno spazio confinato (con 1 gg prima di formazione) e poi aprano per il resto dei 4 gg impresa e si facciano qualificare ;)

  16. Geppus scrive:
    Scritto il 16-11-2011 alle ore 22:49

    Ma non sarebbe ora che questa benedetta qualificazione la facesse direttamente la CCIAA, tipo ogni sei mesi così il certificato che emette ha un valore (invece di essere carta da pacchi bollata, come adesso)?
    Non è leggerissimamente ipocrita lasciare tutto sulle spalle dei cittadini?

  17. Andrea Rotella scrive:
    Scritto il 17-11-2011 alle ore 09:28

    Ciao Geppus,
    pretendere che la Camera di Commercio esegua la verifica della qualificazione periodica delle imprese mi pare un pò eccessivo. Troppe imprese e, oggettivamente, alla fine, il controllo sarebbe solo sulla carta.
    Quello che invece si dovrebbe pretendere, fortemente pretendere, dovrebbe essere l’impossibilità di iscriversi alla CCIAA senza un processo di qualificazione, ovvero senza che qualcuno abbia concretamente verificato (e chi lo certifica se ne assume la responsabilità) se sei in grado di svolgere quel lavoro in sicurezza e senza essere stato formato per tale scopo.
    Questo è fondamentale. Hai ragione, non si può scaricare tutto sulle spalle dei cittadini.
    Dopodicchè il committente (io sono convinto che siano necessari più livelli di verifica) eseguirà una propria verifica a seconda della specificità del lavoro (es. possesso di attrezzature e DPI spcifici necessitanti per quello specifico lavoro).
    Ma più di tutti la ASL e l’Ispettorato del lavoro dovranno comunicare alla benedetta CCIAA la perdita dei requisiti di qualificazione delle imprese, di modo che il futuro committente non si ritrovi tra i piedi un’impresa squalificata

  18. Geppus scrive:
    Scritto il 17-11-2011 alle ore 10:43

    Forse diciamo la stessa cosa, nel senso che un organismo che prequalifichi, pubblico, privato o misto, serve come il pane ed attualmente manca per scelta legislativa (e/o lobbystica).
    Trovo tragicomico che ad un così alto livello di burocrazia non possa corrispondere (oggi, con le reti informatiche) un più facile controllo incrociato istituzionale, almeno di alcuni requisiti.
    L’obbligo di ottenimento del Durc, per esempio, è puro bizantinismo.

  19. Andrea Rotella scrive:
    Scritto il 17-11-2011 alle ore 22:06

    La penso esattamente come te. E viceversa.
    Potresti tranquillamente essere la mia seconda personalità che ha preso il sopravvento e scrive commenti al post che ha scritto sul suo blog.

  20. Giuseppe scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 17:38

    In parte concordo, in parte discordo:
    1. L’applicaizone alla ditta non suo complesso è impossibile, ci sono ditte che fanno tante cose, ed hanno una squadra di specilisti.
    2. Ci sono appalti complessi, che solo in alcune sottofasi contemplano i lavori in a.c.
    3. Otto ore sono decisamente troppe, se si tratta di informare, per quanto esaustivamente, sui rischi ambientali e non, come è ovvio, su quelli specifici delle lavorazioni (per es. verniciatura all’interno di un tubo per acqua di grande diametro, rispetto al quale il rischio interferente è nullo).
    4. Non è vero che il campo di applicazione è vincolato alla possibilità che ci siano i gas deleteri, perché il combinato disposti degli artt. 66, 121, e all. IV parte 3 si riferiscono anche agli ambienti semplicemente “angusti”

    Sono disperato.

  21. paolo scrive:
    Scritto il 14-12-2011 alle ore 13:36

    Ciao andrea,
    qualche osservazione:
    1. a mio parere il decreto si applica anche agli spazi confinati, senza sospetto di inquinamento. Almeno io nella mia azienda sto adeguando anche gli spazi confinati, che non hanno contenuto sostanze pericolose: il rischio afissia e il rischio che esalazioni possano provenire da aree adiacenti esiste.
    2. per la formazione si aspetta un decreto (almeno così si dice) entro 90 giorni. E in attesa che si fa?
    3. io ho inteso che il 30% della forza lavoro sia riferito alla singola attività in esecuzione. Ad esempio ho 10 lavoratori dentro un serbatoio, 3 devono essere quelli con un’esperienza superiore ai 3 anni.
    ciao

  22. Nofer scrive:
    Scritto il 1-4-2012 alle ore 19:54

    ma bravo il mio piccolo Andrea! stasera sono di cazzeggio web, e visto ciò di cui – come sempre, domeniche comprese – mi vado intrigando non potevo non arrivare qui. Anzi, quasi mi meravgilio di averti “scoperto” solo oggi!
    Beh, c’è da dire che se ci va male con la sicurezza (che pare una frase antinomica ma non lo è) tu hai un avvenire con la satira, ed io mi candido a farti da vecchia spalla: sai, quel tocco di accento napoletano sul palco fa sempre effetto.
    Potremmo creare un nuovo genere: la satira scientifica; quella tradizionale ormai fa politica anche lei, ormai …
    Quanto al 177, ne abbiamo già parlato e come sai anche io ho trovato immediatamente da ridire che fosse appicabile solo se il committente è un DdL e non un privato. Come se la m…da dei privati cittadini non fermentasse uguale a quella dei lavoratori, quando finisce in un pozzo nero.
    Però, secondo me anche se l’ipotesi del confinaNte per estensione iperuranica è provatamente calzante, come tu dimostri, mi sa che non hai tenuto conto dell’ipotesi più probabile: la correzione automatica di Office, indispensabile dove c’è gente che l’ortografia l’ha mandata a…ll’iperuranio. Non posso esserne certa, perchè i miei PC hanno una quantità di parole “aggiunte” incredibile, e certo non compro un PC nuovo solo per verificarlo ma ritengo che in un qualunque ufficio si possa fare la prova: come la legge stessa insegna, l’espressione ambienti confinati è nota solo a pochi intimi. Gergale, direi.

  23. linoemilio scrive:
    Scritto il 28-7-2014 alle ore 20:24

    Ed ora a distanza di 2 anni e mezzo ancora non riesco ad essere sicuro su come fare, in un cantiere (con un Committente in Titolo IV) all’interno di uno stabilimento (con un Direttore = a Datore di Lavoro che consegna le aree per le lavorazioni in spazi confinati al Committente del Cantiere) per individuare il rappresentante del Committente del cantiere che non è Datore di Lavoro Committente.
    Mi morsicherei le palle se non fosse che si trovano troppo in basso vicino alle caviglie !!!
    Un abbraccio Andrea

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