17 novembre 2014
Legge europea 2013-bis: l’universo toroidale della valutazione rischi
Non so se ricordate Asteroids, un videogame di gran successo dell’Atari del 1979.
La trama del gioco era semplicissima: una navicella finiva in un campo di asteroidi e doveva distruggerne quanti più poteva.
Uno degli aspetti curiosi di questo gioco a cui io, bambino dell’epoca, non avevo fatto caso prima che mi ricapitasse tra le mani da adulto, era la topologia dell’universo di Asteroids.
Il monitor dell’aggeggio sul quale si gioca, infatti, è bidimensionale (come i monitor attuali), ma la geometria dell’universo non è piana. Infatti, quando l’astronave esce dal bordo superiore dello schermo, rientra da quello inferiore e quando, invece, esce da sinistra, la vedi ricomparire a destra.
Il programmatore del videogioco aveva realizzato un universo finito, ma privo di confini.
Per immaginarlo, dovreste prendere il monitor (bidimensionale) e arrotolarlo (per esempio facendo coincidere il bordo superiore con quello inferiore), ottenendo così un cilindro. In questo modo, ciò che esce da sopra, rientra da sotto. Dopo, dovreste unire le due basi del cilindro, cosicchè se qualcosa esce da destra riappare a sinistra.
La rappresentazione grafica di questo universo è una ciambella, meglio detta in topologia, toro.
Ecco: l’universo della normativa della sicurezza somiglia spaventosamente ad un toro… Quando ti sembra di vedere i confini del tuo universo, ricominci daccapo, ti avvolgi su te stesso e sbuchi lì, dove tutto era iniziato.
Un esempio? L’ultima modifica al D.Lgs. n. 81/2008 introdotta dalla L. n. 161/2014 (Legge europea 2013-bis).
Queste modifiche servono per rispondere ad una procedura di infrazione contro l’Italia (che novità…), aperta dalla Comunità Europea, riguardante la valutazione del rischio per le nuove imprese.
Nello specifico, vengono apportate al D.Lgs. n. 81/2008 le seguenti modifiche (riporto il testo del TU coordinato con le nuove indicazioni indicate in grassetto):
art. 28, comma 3-bis
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Art. 29, comma 3
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Ecco l’universo toroidale… Ci ritroviamo a distanza di 20 anni dal primo recepimento delle Direttive europee al punto di partenza: rimettiamo mano ancora una volta alla valutazione dei rischi!
Sembrava avessimo finito e stessimo andando avanti e invece no: siamo arrivati al limite dello schermo e risbucati dalla parte opposta.
In pratica, dicono loro, se apri un’impresa hai 90 giorni per redigere «una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa», mentre per tutto il resto del DVR (art. 28, comma 2, lett. b), c), d), e) e f) e comma 3) devi “solo” darne «immediata evidenza, attraverso idonea documentazione».
Oltre che alla pretesa di immediatezza nel riuscire a dare evidenza a tutta quella roba lì, mi vien da guardare con una certa perplessità alla richiesta di documentazione (quale?) e alla dimostrazione della sua “idoneità” (come?).
Perplessità, tutte che rimangono anche in caso di semplici aggiornamenti del DVR, anche se in quel caso si riferiscono “solo” alle misure di prevenzione e protezione.
Questo perché spesso il problema, non è fare le cose in Italia, ma dimostrarle, specie con “idonea documentazione”.
Ma quand’è che finiamo questo livello del gioco e passiamo a quelli superiori?
Scritto il 18-11-2014 alle ore 11:09
Andrea
fin che fa i ricorsi in UE per ste cose burocratiche
il ns burocrate (italiano) farà leggi che parlano di carte e basta
… che bello asteroids …
Scritto il 19-11-2014 alle ore 00:23
[…] Legge europea 2013-bis: l’universo toroidale della valutazione rischi […]
Scritto il 19-11-2014 alle ore 07:06
Ma come ti vengono in mente questi paragoni?
Bellissimo!
Il livello superiore è troppo difficile??!!!
immediatezza, adeguatezza, congruità, ecc. ma alla fine quanto valgono???
Scritto il 19-11-2014 alle ore 08:19
Ma dai Andrea, non ti aggiorni, la questione è che tra poco uscirà la “camera dello spazio e del tempo” di Goku e tu stai ancora ad Asteroid???
(che ricordi…)
GG
Scritto il 19-11-2014 alle ore 08:21
Rileggendo mi sono visto nello schermo con i capelli e il mio 475 a scrivere una valutazione dei rischi … prendendo della magnitudo ambientale che avevo usato nel tesi di geologia…rientrato nello schermo da in basso a sinistra…toro rovesciato!
da Vitelli
…c’è un fondo di verità …prima di iniziare un lavoro bisogna progettare anche la sicurezza…questo potrebbe essere una giusta evidenza…
Scritto il 19-11-2014 alle ore 09:48
Le leggi sono scritte da avvocati e giuristi. Non da ingegneri.
E si vedono le conseguenze.
Scritto il 19-11-2014 alle ore 14:44
Pregevole ing. Borghetto,
non è questione di giuristi o ingegneri, è questione di competenza e buon senso.
Conosco ingegneri e biologi che (con tutto il rispetto) non sanno usare il congiuntivo, come conosco avvocati che tribolano a far di conto.
Francamente, ne ho piene le scatole delle generalizzazioni.
Scritto il 20-11-2014 alle ore 00:36
@riccardo e @maiko
siccome vi conosco tutti e due
se si uniscono due come Voi
e conosco le Vs competenze e il vostro cuore nella materia
ste robe scritte non vengono fuori di sicuro
(poi per i congiuntivi sbagliati ci penso io …)